Gli spazi del turn over dell’ente non modificati dalle assunzioni delle partecipate
05/12/2018
Basandosi su quanto stabilito dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp), rispettando gli specifici obblighi previsti dalla legislatura e rispettando le direttive impartite dalle proprie Amministrazioni partecipanti, la Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha emesso la pronuncia n. 302/2018/PAR, stabilendo che una società partecipata può porre in essere assunzioni, senza intaccare la capacità assunzionale delle Amministrazioni partecipanti.
Come fatto notare dalla Corte, l’articolo 19, comma 5, del Tusp, appare piuttosto esplicito nell’autorizzare le Amministrazioni pubbliche socie a fissare gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (tra cui quelle del personale), con i propri provvedimenti, tenendo ovviamente conto dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale, stabilite dall’articolo 25. Il dubbio dell’Amministrazione che ha deciso di rivolgersi alla magistratura contabile riguardava il principio di consolidamento delle capacità assunzionali del Comune socio e della società interamente partecipata, secondo cui se la partecipata effettua un’assunzione mina la capacità assunzionale del Comune stesso. Un principio che nel processo di consolidamento del bilancio del “gruppo amministrazione pubblica” (Allegato n. 4/4 al DLgs 118/2011) si affianca al consolidamento della spesa del personale.
Per la Corte lombarda si tratta però di un’interpretazione eccessiva che andrebbe oltre la voluntas legislatoris, precisando che la corrente legge delega alle Amministrazioni partecipanti l’obbligo di fissare alle proprie società obiettivi specifici di contenimento anche riguardo le spese del personale, soprattutto tenendo conto “delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale” come riportato nell’articolo 25 del Tusp.
I limiti appena citati non si riferiscono alle assunzioni fatte dalle Amministrazioni partecipanti ma a quelle delle società partecipate. Anche riferendosi ad un profilo sistematico, il limite assunzionale non può ridondare tra l’assunzione diretta da parte dell’ Ente e quella “mediata” tramite società partecipata, altrimenti si finirebbe tanto per dare ingresso a manovre elusive del dettato normativo in materia di limiti assunzionali, quanto per vanificare la possibilità di creare una società partecipata. In tal senso, è chiaro che la società non può e deve essere un semplice duplicato delle normali funzioni pubbliche ma estendere quelle funzioni a campi a cui l’Amministrazione normalmente non ha accesso, ma utili ed essenziali per servire la comunità.
Articolo di Riccardo Antonini
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