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«No» al silenzio inadempimento dell’ente per il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio
di Vincenzo Giannotti
Cambio di orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 7056/2019) e successiva conferma del Tar del Lazio (sentenza n. 12109/2019) sulla impossibilità di qualificare il debito fuori bilancio come attività discrezionale di tipo amministrativo. Infatti, la maturazione del credito dell’impresa nei confronti dell’ente rientra in un diritto soggettivo, a prescindere dalle vicende contabili della sua o meno imputazione nel bilancio di previsione, dove il riconoscimento del debito fuori bilancio è una delle possibili azioni per sanare il mancato pagamento del creditore, senza che ciò possa condurre a qualificare il mancato riconoscimento con l’azione del silenzio inadempimento, ossia ricorrendo ai rimedi previsti dal giudice amministrativo per il soddisfacimento di un interesse legittimo.

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