tratto da sentenzeappalti.it

ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO : POSSONO ESSERE APPLICATE TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

 

Consiglio di Stato, sez. III, 18.09.2023 n. 8389

11. Riassunte sommariamente le circostanze di fatto, appare evidente che l’appellante non ha sottoscritto il contratto per sua responsabilità e che comunque ha avviato l’esecuzione anticipata del servizio non nei termini fissati, né ha posto in essere gli altri adempimenti richiesti (es. consegna in originale della fideiussione).

12. Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e il provvedimento di revoca impugnato si sono quindi manifestati una serie di inadempimenti che hanno avuto effetto anche sul perfezionamento del procedimento di gara relativo all’affidamento in concessione del servizio di mensa.

13. In ordine all’infondatezza delle censure proposte, più nel dettaglio, può evidenziarsi che in sede di esecuzione anticipata del contratto possono essere applicate tutte le disposizioni del capitolato relative all’esecuzione del servizio. Gli inadempimenti dell’appellante, d’altra parte, non sono stati solo relativi alla predetta esecuzione, ma anche riferiti ai presupposti di perfezionamento della procedura di gara, ed hanno indubbiamente inciso sull’affidabilità della stessa e spinto la stazione appaltante, nella comparazione degli interessi, a revocare l’aggiudicazione.

13.1. Lo stesso giudice di primo grado ha perciò rilevato (e questo profilo deve ritenersi assorbente) come gli adempimenti manifestatisi fossero non solo riferibili all’art. 71 del capitolato “non risultava certamente necessario che tale articolo fosse richiamato nel provvedimento impugnato con riferimento alle singole fattispecie dallo stesso previste ed applicate nel caso di che trattasi e ciò in quanto il predetto provvedimento di decadenza riporta le inadempienze poste a carico di parte ricorrente, anche mediante il richiamo alle varie pec inviate dalla stazione appaltante in cui la stessa evidenziava le varie mancanze, cui possono essere associate le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 71”.

14. Nel secondo motivo di appello, la ricorrente lamenta la sproporzione del provvedimento impugnato quanto al trasferimento dei beni di proprietà all’Azienda e all’escussione della fideiussione. Tale evenienze sono tuttavia conseguenze necessarie della decadenza dall’aggiudicazione (cfr. art. 71 del capitolato e, ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 9 maggio 2022, n.3585).

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