I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti potranno nominare al massimo cinque assessori.
Si premette, in via generale, che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Nel caso di specie, la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni recate dall’art.2, comma 185, della legge n.191 del 2009, come integrato dall’art.1, comma 1 bis, della legge 26 marzo 2010, n.42.
Ai sensi della citata normativa è previsto che “Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore.”
Secondo quanto rappresentato dal sindaco, tale normativa non sarebbe applicabile stante il disposto dell’art.1, comma 4, del decreto legislativo n.267/00 in base al quale lo stesso non sarebbe derogabile “se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.
In proposito, si osserva che l’ente dovrà attenersi alla disciplina legislativa vigente in ordine al numero degli assessori ancorché la stessa non abbia modificato espressamente l’art.47 del T.U.O.E.L..
Ciò in base al principio generale che prevede l’abrogazione quando vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.
Pertanto, come già rappresentato con la circolare ministeriale n.2915 del 18.2.2011, i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti potranno nominare al massimo cinque assessori.
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