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Mensa scolastica, stop alla tariffa agevolata se si possiede una macchina di grossa cilindrata

di Andrea Alberto Moramarco

 

l Comune può legittimamente decidere di subordinare il diritto a fruire della tariffa agevolata per il servizio di mensa scolastica negli asili alla presenza di indicatori reddituali aggiuntivi rispetto all’Isee. Tra questi può esservi anche il possesso o la proprietà di macchine di grossa cilindrata da parte dei genitori degli alunni. In presenza di una tale previsione, poi, in caso di contenzioso non può esservi una interpretazione elastica da parte dei giudici. Tutto ciò emerge dalla sentenza n. 24165 della Cassazione, depositata ieri. 

Il caso 

La vicenda trae origine dalla richiesta di una madre di poter fruire della tariffa agevolata per l’erogazione dei servizi mensa scolastica e di asilo nido a favore dei suoi due figli. Il Comune negava però la riduzione della tariffa, in quanto la delibera comunale di riferimento indicava tra le condizioni di esclusione dall’agevolazione, oltre al valore dell’Isee, anche «il possesso o la proprietà d una autovettura di cilindrata superiore a 2500 cc»; vettura di fatto utilizzata dalla signora. La questione così veniva posta all’attenzione dei giudici con la mamma dei bambini che chiedeva la restituzione di quasi 4 mila euro in più versati nelle casse comunali per due anni scolastici. 

Sia il Giudice di pace in primo grado che il Tribunale in appello accoglievano la domanda della signora, valorizzando la tesi della donna che sottolineava come la vettura di grossa cilindrata non fosse di suo uso e godimento «individuale esclusivo», ma in comproprietà e compossesso con altri membri della famiglia. In sostanza, per i giudici, in presenza di un Isee entro i limiti richiesti dalla delibera comunale, l’utilizzo saltuario e non costante della macchina non poteva impedire l’applicazione della tariffa agevolata. Il Comune, tuttavia, non accettava il verdetto e ricorreva in Cassazione eccependo il difetto di giurisdizione e sottolineando l’erroneità della decisione dei giudici.

La decisione

La Suprema corte dà ragione all’ente locale e coglie l’occasione per evidenziare due aspetti fondamentali della vicenda, curiosa nei fatti ma rilevante per le sue implicazioni giuridiche. Ebbene, innanzitutto, i giudici di legittimità confermano la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, venendo in rilievo la fruizione di un pubblico servizio, quale quello di mensa scolastica, e, più in particolare, la determinazione della tariffa di tale servizio, che «assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria». In sostanza, spiega il Collegio, vengono in esame «diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata», non essendo contestata la scelta discrezionale del Comune nella individuazione del fatto ritenuto rilevante a mostrare lo stato economico del nucleo famigliare, ma solo l’interpretazione di tale situazione di fatto.

Ciò posto, la Cassazione sottolinea come il testo della delibera comunale non lascia spazio a diverse interpretazioni: il possesso o la proprietà di un’autovettura di cilindrata superiore a 2500 cc fa venir meno il diritto a fruire dell’agevolazione tariffaria. La diversa lettura sostenuta dai giudici di merito, chiosa la Corte, si pone in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di attribuire alla norma il significato proprio delle parole, nonché cozza con la ratio della previsione, che è quella di porre dei limiti di accesso alla tariffa agevolata. In sostanza, conclude il Collegio, si è trattato di una distorta e non consentita interpretazione che ha assegnato alle parole proprietà e possesso il senso di appartenenza o godimento esclusivo, contrastando con la lettera della delibera e con il suo scopo di selezionare i beneficiari della tariffa agevolata in base a precisi indicatori di ricchezza.

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