Le Federazioni sportive non sono organismi di diritto pubblico se non risulta prevalente il finanziamento pubblico e se non è dominante l’influenza pubblica, per esempio attraverso il Coni. Pertanto tali Federazioni non sono sottoposte al Codice degli appalti pubblici nell’utilizzo delle proprie risorse e nell’affidamento di incarichi di appalto o acquisto di beni e di servizi. Si comportano, cioè, come un qualunque ente di diritto privato.
E’ quanto ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenendo su una richiesta di parere della Fise, Federazione Italiana Sport Equestri. Con delibera N.367, Anac ha indicato i requisiti che qualificano una società sportiva o un ente del terzo settore come “organismo di diritto pubblico” con relativi obblighi di legge.
L’entità del finanziamento pubblico fa la differenza
Innanzitutto deve essere maggioritario il finanziamento da parte dello Stato. Se le entrate privatistiche delle quote associative (comprensive di tesseramento, sponsorizzazioni, quote di affiliazione e di iscrizione a gare) risultano superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi, non si può parlare di “ente pubblico”. Pertanto l’utilizzo di tali risorse non deve rispondere a norme pubbliche, ma è deliberato in autonomia dalla federazione come un qualsiasi ente privato.
In secondo luogo, è necessario verificare se vi è influenza pubblica dominante. Nel caso in questione quella del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, che però non ha potere di controllo di gestione tale da configurare dominanza pubblica, visto che nomina solo due revisori dei conti.
Per questo motivo federazioni sportive e enti del terzo settore che soddisfano tali prerequisiti sono da considerarsi enti privati. Pertanto la loro attività di promozione, sviluppo e svolgimento dell’attività sportiva si svolge in ambito di diritto privato, pur avendo la loro azione un carattere di interesse generale e valenza pubblicistica. E le loro decisioni avvengono all’interno di una propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
Leggi delibera n. 367 del 27 luglio 2022.pdf
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