Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 54 del 25 agosto 2022
La Corte dei Conti ha stabilito invece che le commissioni esaminatrici pongono in essere un’attività vincolata o al più tecnico discrezionale. Nella valutazione dei requisiti soggettivi devono applicare la legge, la disciplina secondaria, nonchè le previsioni della lex specialis. Non è possibile applicare il principio di assorbimento atteso che la commissione non ha alcun potere di considerare che una laurea (in una disciplina diversa) possa assorbire un diploma ottenuto attraverso un percorso di studi tecnici e scientifici diversi. Non è possibile, in altri termini, ritenere che il titolo di geometra possa essere assorbito in quello di perito agrario o laureato in agraria, trattandosi di valutazioni che possono essere fatte a livello normativo o in sede di indizione del bando concorsuale. Né è possibile invocare il criterio dell’equipollenza, atteso che quest’ultima dipende da un’espressa norma di legge e non può essere rimessa a valutazioni arbitrarie ed imprevedibili delle commissioni esaminatrici.
Trattandosi di attività di valutazione e giudizio, non può che sussistere la rappresentazione e la volontà di porla in essere con conseguenziale imputazione a titolo doloso. Dagli atti del processo, difatti, è emerso come la commissione esaminatrice si fosse posta il problema dei requisiti soggettivi del candidato e abbia scientemente e volutamente deciso di ammettere il candidato nonostante non avesse il titolo di geometra, rappresentandosi le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla immissione in servizio di un dipendente senza titolo.
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