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Accesso agli atti per il consigliere solo dal Pc del Comune e non da remoto
di Pietro Alessio Palumbo
In breve
Nemmeno il Tar può intervenire sulle modalità stabilite dall’ente del quale è e rimane la competenza
Il consigliere comunale non ha diritto alle credenziali di accesso da remoto ai programmi in uso agli uffici se il Comune gli ha già messo a disposizione una apposita postazione con Pc presso la sede istituzionale. A ben vedere, ha chiarito il Tar Friuli Venezia Giulia con la sentena 253/2020, l’accesso da remoto implica un rischio sulla privacy troppo elevato, per la sicurezza informatica e persino per la concorrenza nelle gare d’appalto.
In altre parole il diritto d’informazione del consigliere comunale è certamente un diritto fondato su preminenti prerogative di rappresentanza del corpo elettorale locale, tuttavia il «come» debba essere veicolato in piena sicurezza di diritti e interessi altrui spetta solo all’amministrazione comunale. Al punto che neppure il giudice amministrativo può entrare nel merito delle scelte organizzative effettuate in proposito dall’ente.
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