tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Convertito il decreto Crescita: le novità nei tributi locali (I parte)

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L’art. 1L. 28 giugno 2019, n. 58, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita). In sede di conversione sono state riprodotte disposizioni contenute nella proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294). Nel provvedimento sono contenute diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali. Iniziamo con le disposizioni di natura tributaria
IMU: deducibilità imposte sui redditi
L’art. 3 del d.l. è stato interamente sostituito in sede di conversione. L’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La deducibilità piena non è immediata; essa viene aumentata progressivamente fino a raggiungere la percentuale del 100 per cento nel 2023. Infatti la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:
– 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
– 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020;
– 70 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
– 100 per cento (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.
Queste nuove regole si applicano anche con riferimento all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con L.P. 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14.
Come si è detto la disposizione è di nuova stesura (art.3)
IMU/TASI: termine presentazione dichiarazione
L’art. 3-ter sposta termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Vengono, così, modificato il termine del 30 giugno, portandolo al 31 dicembre di cui all’art. 13, comma 12-ter, primo periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU) e di cui all’art. 1, comma 684L. 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI).
L’art. 3-ter riproduce il contenuto dell’art. 10 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
La disposizione è di nuova stesura (art. 3-ter).
IMU/TASI: comodato d’uso e locazione a canone concordato
L’art. 3-quater elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. Apportando le seguenti modifiche ai testi in vigore:
– il comma 1, lettera a) dell’art. 3-quater, D.L. n. 34 del 2019 modifica l’art. 13, comma 3, lettera 0a) D.L. n. 201 del 2011, che prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. La norma vigente prevede che, per l’applicazione della predetta agevolazione, il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (di cui all’art. 9, comma 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Adesso viene eliminato tale obbligo di attestazione. Si ricorda che le regole sulla base imponibile IMU, di cui all’art. 13D.L. n. 201 del 2011, si applicano anche alla TASI, in virtù del rinvio operato dall’art. 1, comma 675L. n. 147 del 2013;
– il comma 1, lettera b), dell’art. 3-quater aggiunge un periodo alla fine del comma 6-bis dell’art. 13, che riduce al 75 per cento l’IMU sugli immobili locati a canone concordato (di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431). Adesso è stabilito che per usufruire di detta agevolazione il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione(indicato all’art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23 del 2011, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo. Si ricorda che analoga riduzione è prevista per la TASI, ma in tale ipotesi la riduzione d’imposta è specificamente disposta dall’art. 1, comma 678L. di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013), come modificato dall’art. 1, comma 53 della L. di stabilità 2016 (L. n. 228 del 2015).
L’art. 3-quater riproduce il contenuto dell’art. 22 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
La disposizione è di nuova stesura (art. 3-quater).
IRAP: termine per la presentazione della dichiarazione
Il comma 2, dell’art. 4-bis, D.L. n. 34 del 2019 prevede lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia diimposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche e giuridiche individuate dai commi 1 e 2 dell’art. 2D.P.R. n. 322 del 1998.
Il comma 2, lettera a), dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all’attuale 30 settembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Il comma 2, la lettera b) prevede inoltre che i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese(rispetto all’attuale nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
L’art. 4-bis riproduce il contenuto dell’art. 5 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
La disposizione è di nuova stesura (art. 4-bis).
Versamenti unitari: IRAP, Addizionale regionale e comunale Irpef
L’art. 4-quater, D.L. n. 34 del 2019 apporta modificazioni e semplificazioni in materia di versamento unitario. L’articolo riproduce il contenuto dell’art. 7 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
Viene sostituito il bollettino di conto corrente postale con il modello F24 (artt. 17 ss., D.Lgs. n. 241 del 1997), come modalità di versamento dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, per alcune tipologie residuali di enti pubblici che non possono utilizzare altre modalità di versamento. Attualmente le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici effettuano i pagamenti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF tramite: 1) versamento diretto sulle apposite contabilità speciali intestate alle Regioni; 2) modello “F24 enti pubblici”, se dispongono di un conto aperto presso la Banca d’Italia; 3) bollettino di conto corrente postale (CCP). Detti enti già utilizzano il modello F24 (di cui agli artt. 17 ss., D.Lgs. n. 241 del 1997) per il versamento della generalità dei tributi e contributi, ma non possono includervi l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 4 e 6, decreto interministeriale n. 421 del 1998, che prevedono espressamente l’utilizzo del bollettino di CCP.
E’ modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell’Addizionale comunale all’IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data del 30 giugno 2019, sono definite le modalità per l’attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta a titolo di addizionale comunale all’IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali.
La disposizione è di nuova stesura(art. 4-quater).
TASI: esenzione per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
 
L’art. 7-bis, D.L. n. 34 del 2019 prevede l’esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’articolo riproduce il contenuto dell’art. 19 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
Si ricorda che attualmente i fabbricati, innanzi visti, sono esenti da IMU ma soggetti a TASI con un’aliquota ridotta dell’1 per mille. I comuni possono azzerare o aumentare l’aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.
Si ricorda, altresì, che nella vigente disciplina (art. 1, comma 678 dell’art. 1L. 27 dicembre 2013, n. 147) è previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota TASI da pagare è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni inoltre possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
Si segnala, infine, che l’IMU a decorrere dal 2014, art. 2D.L. 31 agosto 2013, n. 102, non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Agli oneri derivanti dall’attuazione di questa disposizione è prevista la copertura finanziaria pari a 15 milioni di euro annua decorrere dall’anno 2022.
La disposizione è di nuova stesura (art. 7-bis).
Ingiunzione fiscale: definizione agevolata entrate regionali ed enti locali
Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data del 1° maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di agevolazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Atto di agevolazione: contenuto. Nell’atto di agevolazione gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
E’ stabilito che alla agevolazione si applicano i commi 16 e 17 dell’art. 3D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Il comma 16 esclude dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Il comma 17 stabilisce che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni agevolative si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni innanzi viste avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 15).
Artt. 3, 3-ter, 3-quater, 4-quater, 4-bis, 7-bis, 15D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (G.U. 30 aprile 2019, n. 100)

 

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