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Le nuove sanzioni per la falsa attestazione della presenza

Con il D.Lgs. n. 116/2016 è previsto il licenziamento entro 30 giorni dei dipendenti che “truccano” i sistemi di rilevazione delle presenze per sé e per altri colleghi, nonché l’obbligo della loro sospensione immediata. Viene inoltre prevista la necessità di disporre immediatamente, entro 48 ore per la precisione, la irrogazione della sospensione del trattamento economico in godimento. Ed ancora sono disposte la maturazione di responsabilità amministrativa per la violazione del danno di immagine e la necessità di dovere dare corso al licenziamento in capo al dirigente e/o responsabile che non avvia il procedimento disciplinare o non lo conclude entro i termini o non irroga la sospensione. 

Sono queste le principali novità contenute nel D.Lgs. n. 116/2016 “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno. 

La sua entrata in vigore, intesa come applicazione “agli illeciti disciplinari commessi successivamente”, è fissata per i 15 giorni successivi, per cui scatta dal prossimo 13 luglio. Siamo in presenza di modifiche o, per meglio dire, integrazioni all’articolo 55 quater del D.Lgs. n. 165/2001, norma che è stata introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta.

Siamo in presenza di una significativa “stretta” rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore, stretta che è stata determinata dal clamore mediatico di fatti che sono di recente avvenuti in numerose amministrazioni pubbliche.

IL DETTATO NORMATIVO

Viene fissata in modo più ampio la nozione di attestazione della falsa presenza in servizio: “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”. Per cui anche il soggetto che timbra per i colleghi rientra nell’ambito di applicazione delle nuove dure sanzioni previste dal legislatore.

Viene disposta la irrogazione della sanzione della sospensione immediata dei dipendenti che sono stati colti “in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze”. Questo provvedimento deve essere assunto da parte del dirigente/responsabile del settore in cui il dipendente svolge la propria attività ovvero dall’ufficio per i procedimenti disciplinari, nel caso in cui sia venuto a conoscenza per primo della mancanza disciplinare.

Il provvedimento di sospensione deve essere necessariamente assunto entro 48 ore “dal momento in cui i suddetti soggetti (nda il dirigente o il responsabile del settore o l’ufficio per i procedimenti disciplinari), ne sono venuti a conoscenza”. Il termine, per esplicita previsione legislativa, non è da intendere come perentorio, per cui il suo superamento non determina la illegittimità del provvedimento stesso.

Viene previsto che la irrogazione della sanzione della sospensione non richieda la necessità della preventiva audizione del dipendente. La misura dell’assegno alimentare che spetta al dipendente è fissata dalle norme di legge e/o di contratto: al momento attuale nel comparto regioni ed autonomie locali è pari al 50% del trattamento economico in godimento.

Sul terreno procedurale il provvedimento di sospensione deve contenere anche la comunicazione dell’avvio del procedimento e la convocazione presso l’ufficio del procedimento disciplinare. La convocazione del dipendente deve essere effettuata con un preavviso di almeno 15 giorni. In questa fase il dipendente può produrre tutte le argomentazioni che ritiene necessarie; alla udienza può farsi assistere da parte di un legale e/o da un rappresentante sindacale. Può chiedere il rinvio della audizione in presenza di un “grave, oggettivo e assoluto impedimento”: lo stesso non può andare oltre 5 giorni. 

Il termine finale per l’adozione del provvedimento conclusivo è fissato in 30 giorni dalla ricezione da parte del dipendente della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Si deve sottolineare che anche la violazione di questo termine non determina la illegittimità del provvedimento finale se “non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto alla difesa del dipendente” e/o se non venga superato il termine per la conclusione dei procedimenti disciplinari, cioè 120 giorni dallo svolgimento del fatto.

Matura la responsabilità amministrativa per il danno di immagine che viene provocato all’ente. A tal fine l’ente deve dare corso alla segnalazione alla procura regionale della Corte dei Conti entro 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. Essa ha il termine di 3 mesi dalla conclusione del procedimento disciplinare per l’emissione dell’invito a dedurre. Il relativo procedimento si deve comunque concludere entro i 120 giorni (cioè entro i 4 mesi successivi). Per la conclusione di questo procedimento non viene in alcun modo prevista la possibilità di disporre la proroga.

La sanzione non può essere inferiore a 6 mensilità dell’ultimo stipendio in godimento e si deve tenere conto “anche della rilevanza del fatto per i mezzi di informazione”, per cui la misura della sanzione deve aumentare nel caso di vicende di cui i mass media si sono largamente occupati. 

La stessa comunicazione deve essere inviata anche al pubblico ministero.

Integrano infine gli estremi dell’illecito disciplinare in capo al dirigente o responsabile sia la mancata “attivazione del procedimento disciplinare sia l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare”. E’ previsto il licenziamento del dirigente colpevole di questa infrazione e si deve dare comunicazione al pubblico ministero per l’accertamento degli eventuali reati.

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