05/07/2016 – Concussione anche per il sindaco che ha lasciato la carica

Concussione anche per il sindaco che ha lasciato la carica

di Daniela Casciola

Esclusa la concussione nei confronti del sindaco se la condotta contestata risale a un periodo precedente all’acquisizione della qualifica di pubblico ufficiale. Diverso sarebbe stato se il reato fosse stato commesso successivamente alla perdita della carica. L’interesse pubblico può essere leso anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato commesso si riconnetta all’ufficio già prestato. 

La Cassazione penale, con la sentenza n. 27392/16, depositata ieri, interviene così su un caso di condanna per concussione poi derubricata in violenza privata per avere la Corte d’appello riconosciuto la responsabilità dell’imputato in relazione alle condotte incriminate in un periodo in cui egli non possedeva la qualifica giuridica richiesta.

I fatti 

La storia è quella di un Sindaco che avrebbe minacciato il l’amministratore della locale casa di riposo costringendolo ad assumere due assistenti sotto la minaccia e che in caso contrario sarebbe stato estromesso dalla gestione della struttura e altre ritorsioni finanziarie. 

La vicenda processuale presenta molti lati poco chiari, ad esempio circa la tempistica delle condotte incriminate. Non è del tutto chiaro se le minacce del sindaco siano circoscritte a un periodo precedente l’elezione alla carica – quando non era ancora sindaco e non poteva abusare del potere pubblico – o siano avvenute anche successivamente e quindi in pieno svolgimento della funzione.

La decisione 

Tuttavia la Cassazione coglie l’occasione per ribadire un orientamento ben consolidato.

Si parte dal principio generale: le qualifiche soggettive pubblicistiche devono sussistere al momento del fatto. È, infatti, il possesso di quelle qualifiche a investire il soggetto di quei poteri il cui abuso integra il «delitto contro la pubblica amministrazione».

Tuttavia i giudici richiamano anche l’articolo 360 del codice penale per darne una lettura che ammette una deroga: l’interesse pubblico può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato commesso si riconnetta all’ufficio già prestato. Non è quindi richiesta l’attualità dell’esercizio della pubblica funzione.

Tuttavia l’articolo 360 risulta inapplicabile al caso di specie. Gli fa difetto la sequenza temporale. La norma non comprende i casi di condotte anteriori all’acquisto della qualifica, come nel caso di minacce nel corso della campagna elettorale. «La tassatività della sequenza temporale – scrivono i giudici – impone pur sempre di ritenere che il fatto deve seguire la perdita della qualità, non precederne l’assunzione».

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