Come si ricorderà il disegno di legge delega presentato dal Governo in materia di riforma della pubblica amministrazione, è il frutto di specifiche direttive assegnate con la lettera aperta ai dipendenti pubblici ed ai cittaidini, pubblicata sul sito dello stesso Governo il 30 aprile dello scorso anno.
Tra i 44 punti della lettera, il numero 13 parlava dell’abolizione della figura del segretario comunale. Le reazioni dei diretti interessati – sono state inviate 1.489 email da parte dei “Segretari comunali” – sono state ovviamente di segno prevalentemente contrario.
Nel segnalare il ruolo centrale di garanzia e direzione del segretario comunale, specialmente nei comuni di piccole dimensioni, molte proposte auspicano una riforma di tale figura, piuttosto che la sua abolizione, anche alla luce delle recenti competenze in materia di anticorruzione.
Tra le proposte più articolate che ne seguirono, degne di nota sono quelle tese a mantenere la figura negli enti di piccole dimensione, in particolare sotto i 25 mila abitanti. Sono giunte proposte dirette a svincolare la figura del Segretario comunale dalla nomina da parte del sindaco. Tuttavia i pareri favorevoli alla soppressione sono stati incentrati soprattutto sulla sovrapposizione delle figure del Segretario e del City manager. Alcune proposte chiedevano di “privatizzare” la figura (nomina di un professionista esterno) oppure di crearne una nuova in sostituzione: l’ispettore contabile del comune, anche con funzioni di controllo e prevenzione.
Ora il testo del disegno di legge, dopo la prima approvazione al Senato, è in discussione nella I Commissione – Affari costituzionali – della Camera (A.C 3098).
Il 1° luglio 2015, la Commissione ha approvato emendamenti al testo licenziato dal Senato. Soffermiamoci sull’articolo 9, rubricato “Dirigenza pubblica”. Esso assegna al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Tra i principi e criteri direttivi si rileva l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli (dirigenti dello Stato, dirigenti delle regioni e dirigenti degli enti locali, di cui ne faranno parte anche gli abolendi segretari comunali e provinciali). Con riguardo ai dirigenti dello Stato, l’associazione dei Prefetti, sentita in audizione, ha convinto gli Onerevoli della I Commissione a far approvare l’emendamento che esclude il personale della “carriera prefettizia” dagli effetti della riforma (esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
In merito ai segretari comunali e provinciali, se ne prevede l’abolizione della figura. Il testo licenziato dal Senato, attribuisce alla dirigenza dello stesso articolo, i compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa.
Si approva altro emendamento che prevede la cessazione automatica gli incarichi di dirigente apicale se non rinnovati entro novanta giorni dall’insediamento degli organi esecutivi. Inoltre, altro emendamento, che pone seri limiti alla carriera è quello prevede la possibilità per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale. In tali ipotesi, le funzioni storiche di controllo della legalità dell’azione amministrativa, ascrivibili agli ex segretari sarebbero affidati ad un dirigente di ruolo.
In via transitoria e per un periodo non superiore a massimo tre anni, rimane confermato l’obbligo di conferire, agli ex segretari, l’incarico di direzione apicale con compiti non solo di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, nel testo come era uscito dal Senato, ma la Commissione vi aggiunge anche i compiti di direzione degli uffici, rendendo ancora più contraddittoria e configgente la funzione che caratterizza tale figure. Con un ultimo emendamento si conserva la particolare disciplina per i segretari comunali della Regione Trentino-Alto Adige.
Tuttavia se l’accesso alla dirigenza avviene per corso-concorso o per concorso, il conferimento degli incarichi dirigenziali, potrà avvenire ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli, con requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione in base ai criteri generali definiti da una apposita commissione. Si svolgerà una preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte della specifica commissione e successiva scelta da parte del soggetto nominante. Al fine dell’assegnazione degli incarichi, la Camera ne prevede l’assegnazione con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti
La durata degli incarichi è quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico, con facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta. Saranno definiti i presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura e garantiti gli equilibri di genere nel conferimento degli incarichi.
Con riferimento ai dirigenti privi di incarico, è prevista l’erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi e loro collocamento in disponibilità. Successivamente ad un determinato periodo di collocamento in disponibilità è prevista la decadenza dal ruolo unico.
Inoltre con riferimento alla responsabilità dei dirigenti si prevede l’esclusiva imputabilità per l’attività gestionale.
Si prevede l’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, con la confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale.
In via transitoria è prevista la graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario.
Ebbene a fronte di un dibattito parlamentare al momento scarno e poco appropriato sulla figura del segretario comunale e con un intervento del Ministro, per nulla convincente e puntuale, diversamente dal testo licenziato, non si può non ribadire che la categoria si trova ad essere profondamente divisa e disorientata. Ormai si è sprofondati nello sconforto. Ultima doccia fredda – anche temuta – quella delle Sezione riunite delle Autonomie, in materia di diritti di rogito.
È giusto ritenere che da parti della categoria era già in nuce, prima del ddl AS n. 1577, una nuova visione del segretario comunale quale dirigente apicale? Alcuni documenti ricercati provano una certa coincidenza.
Nemmeno in questa occasione, che forse sarà l’ultima, si è raggiunta l’unità.
Una scelta così delicata e traumatica non poteva che essere compiuta dalla categoria nel suo complesso.
Si vivono ore drammatiche e concitate non solo per il futuro incerto della riforma e per i contenuti finora sconosciuti, ma per i conflitti e le reazioni scomposte, tra gli appartenenti alla stessa categoria.
Dobbiamo decretare la nostra fine, haimè!!!
La nostra dignità è stata calpestata da un venditore di fumo che ha saputo proporre un prodotto vuoto senza alcun contenuto. I cittadini lo hanno capito.
Nessun tag inserito.