05/04/2016 – Danno erariale a sindaco e segretario che affidano servizi senza gara alla società mista

Danno erariale a sindaco e segretario che affidano servizi senza gara alla società mista

di Michele Nico

 

 

Con la sentenza n. 91 del 30 marzo 2016 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, condanna il sindaco, l’assessore, il segretario e il dirigente di un Comune al pagamento di 900mila euro a titolo di danno erariale, per un caso di mala gestione nei rapporti tra l’ente locale e gli organismi partecipati, che vede in primo piano il ricorso improprio al modello organizzativo costituito dalla società a capitale pubblico e privato.

I fatti 

Nella vicenda in esame, il Comune aveva conferito illegittimamente, con contratto di servizio assegnato senza gara a una società mista pubblico-privata, una serie di compiti rientranti tra le attribuzioni istituzionali dell’ente locale, tra cui l’attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, nonché la gestione di servizi cimiteriali, delle aree di sosta e di altri servizi pubblici locali. 

La società, anziché gestire con risorse e mezzi propri i servizi ottenuti dal Comune, ne aveva trasferito la gestione ad altra società, lucrando a seguito della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi liquidati dall’ente locale e l’ammontare dei corrispettivi liquidati al soggetto terzo, che materialmente provvede all’esecuzione del contratto di servizio tra la società mista e il Comune stesso.

La decisione 

In questo scenario, la procura contabile non solo quantifica un ingente danno erariale per la differenza tra quanto liquidato dal Comune titolo di corrispettivo dei servizi svolti e quanto liquidato dalla società mista ad altra società per la gestione dei medesimi servizi, ma ravvisa l’elemento soggettivo del dolo in relazione alla condotta dei convenuti, assumendo che l’operazione fosse congegnata per attribuire a soggetti privati l’appalto dei servizi in questione, senza ricorrere a una procedura di evidenza pubblica e senza alcuna valutazione di congruità degli oneri accollati al Comune.

In sede di giudizio, il collegio sgombera il campo dalle eccezioni preliminari accertando la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, dacché la sfera di autonomia e il potere discrezionale degli amministratori nel governo della cosa pubblica trovano un limite invalicabile nell’esigenza che l’attività amministrativa sia conforme alla legge e che sia retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (articolo 1, comma 1, della legge 241/1990).

Entrando poi nel merito della questione, i giudici puntano il dito contro l’affidamento dei servizi alla società mista senza procedura a evidenza pubblica, osservando che l’omessa valutazione concorsuale di un adeguato numero di potenziali contraenti ha determinato maggiori costi ingiustificati per l’amministrazione. Tale rilievo è ancora più grave, si legge nella sentenza, per il fatto che la società a capitale misto altro non era che «una scatola vuota priva di personale dipendente», esclusivamente finalizzata a al riaffidamento dei servizi a terzi con oneri più elevati a carico dell’ente locale.

Le responsabilità degli organi di vertice 

Vale la pena evidenziare che, nella fattispecie in esame, il giudice contabile individua precise responsabilità imputabili agli organi di vertice dell’ente, non solo dell’apparato politico, ma anche di quello burocratico. In particolare la Sezione ritiene che, alla luce del quadro normativo sulle funzioni del segretario comunale (l’articolo 17, comma 68, della legge 127/1997 e, in seguito, l’articolo 97 del Dlgs 267/2000), tale soggetto sia tenuto «a prestare la sua collaborazione e a fornire la sua assistenza giuridico amministrativa agli organi dell’ente locale, a prescindere da una richiesta di parere su una specifica proposta di deliberazione e in linea con una condotta diligente, disattesa nella specie, laddove si è consentito l’affidamento di un’attività in totale difformità da consolidati orientamenti giurisprudenziali».

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