tratto da risponde.leggiditalia.it
In materia di IMU
Mi risulterebbe abrogato totalmente, dalla legge di bilancio 2020, l’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47. E’ una abrogazione tacita, almeno del primo comma così come previsto dall’art. 1, comma 780, parte finale, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che così dispone: “Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge”? In definitiva sarebbe così abrogato il primo comma del citato art. 9-bis, ma resterebbero validi gli altri commi.
a cura di Angelina Iannaccone
 
Il quesito in esame attiene alle problematiche interpretative ed applicative, ingeneratesi a seguito dell’introduzione della nuova IMU.
Come noto, la legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160art. 1, commi 739783) ha abolito, a far data dal dal 1° gennaio 2020, la IUC (ad eccezione della TARI), sostituita dalla “nuova” IMU, che unifica la “vecchia” IMU e la TASI. L’obiettivo del Legislatore sembrerebbe quello di semplificare l’insieme dei tributi sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi, dalle regole pressoché identiche. La “nuova” IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per l’IMU e la TASI in relazione alla prima casa, quella definita come abitazione principale e sembrerebbe non più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estera iscritti all’AIRE.
Facciamo un passo indietro.
L’esenzione IMU sulla prima casa posseduta dagli italiani, titolari di pensioni estere ed iscritti all’AIRE, era disciplinata dall’art. 13, comma 2D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214. Siffatta disposizione è stata, poi, ripresa, dall’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, il quale, al comma 1°, stabilisce quanto segue: “A partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Quindi, dal 2015, per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero, istituita con la L. 27 ottobre 1988, n. 470), l’immobile in Italia si poteva considerare abitazione principale (e, quindi, esente da IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Se si è pensionati in Italia, ma si risiede all’estero, non è possibile considerare l’immobile come abitazione principale. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è, di fatto, un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune, in cui l’immobile è ubicato.
Ora, su tale assetto normativo, interviene l’art. 1, comma 780, della già indicata L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce, fra l’altro, quanto segue: “Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge”. Si tratta di un’importante disposizione normativa, la quale dispone un’abrogazione implicita di tutte le norme di esenzione, totale o parziale, precedentemente previste e che non siano state oggetto di un’espressa conferma in sede di nuova disciplina di settore (L. 27 dicembre 2019, n. 160art. 1, commi 739783). Ora, l’agevolazione prevista per i cittadini residenti all’estero e titolari di una pensione rilasciata dal medesimo Stato estero non risulta essere stata riproposta nella predetta disciplina della nuova IMU. Conseguentemente:
– deve considerarsi abrogato il solo comma 1°, dell’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, in ragione del fatto che si “occupava” solo di IMU (vecchia disciplina);
– viceversa, gli altri due commi dell’art. 9-bis sono da considerare come non abrogati;
– gli italiani, residenti all’estero e titolari di una pensione rilasciata dal medesimo Stato estero, dovranno corrispondere la nuova IMU.

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