05/03/2019 – Attribuzione dell’incarico dirigenziale impossibile in assenza del contratto individuale

Attribuzione dell’incarico dirigenziale impossibile in assenza del contratto individuale

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Con delibera del Commissario straordinario veniva attribuito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel ad un funzionario interno dell’amministrazione di categoria D che, nel frattempo veniva riconfermato quale titolare della posizione organizzativa, nella stessa posizione e con le stesse mansioni previste nell’incarico dirigenziale a seguito del ritiro della deliberazione. Il Tribunale di primo grado riconosceva al dipendente le differenze retributive tra l’incarico di posizione organizzativa e quello dirigenziale, giustificandolo come “lesioni delle utilità connesse con lo svolgimento dell’incarico”. Diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, la Corte di appello in riforma della sentenza, qualificava la deliberazione del Commissario quale atto interno, essendo la medesima adottata ex art. art. 110 del TUEL e quindi prevedeva un incarico a contratto in favore di un dipendente interno inquadrato nel livello D, non potendo quindi avere efficacia in mancanza della successiva stipula del contratto individuale. Vero è, che in mancanza del contratto individuale, al dipendente pretermesso spetti la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, ma nel caso di specie tale risarcimento non era riconoscibile per mancanza di specifiche allegazioni e prove circa la perdita di chance, sia per i danno economici o di carriera subiti e del danno morale, avendo il dipendente prospettato innanzi al giudice del lavoro la sola perdita dell’incarico. Infatti, secondo i giudici di secondo grado, il dipendente era già destinatario di un incarico di posizione organizzativa, ex art. 9 del CCNL di comparto, e godeva della retribuzione di posizione proprio in riferimento alla struttura gestita sicché l’unica indennità non corrispostagli è stata quella di risultato, legata ad una procedura di valutazione.

Avverso la sentenza del giudice di appello ricorre in Cassazione il dipendente secondo il quale la Corte avrebbe errato nel non considerare che il conferimento di incarico dirigenziale e la posizione organizzativa sono del tutto differenti, visto che la posizione organizzativa non è un incarico dirigenziale, e che pertanto la passata titolarità da parte del dipendente di una posizione organizzativa non era incompatibile con il conferimento dell’incarico dirigenziale. Inoltre, la Corte territoriale ha considerato la deliberazione quale atto interno e non dispositiva, per cui spettava al dipendente in ogni caso non un risarcimento del danno ma le differenze retributive tra la posizione dirigenziale e quella del funzionario.

La conferma della sentenza

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 18 febbraio 2019 n. 4683, conferma la correttezza della sentenza impugnata, nonché l’iter logico seguito dalla Corte territoriale nelle sue motivazioni. Corretta è, infatti, la statuizione secondo cui la delibera commissariale di conferimento dell’incarico dirigenziale per avere efficacia per il dipendente, ai fini dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale, avrebbe dovuto essere seguita dalla successiva stipulazione del previsto contratto individuale e che, in mancanza, l’interessato avrebbe potuto avvalersi della tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, ma allegando e provando il danno subito, in dipendenza dell’inadempimento degli obblighi gravanti sull’Amministrazione, non potendosi la pretesa risarcitoria fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell’incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A. Anche le conclusioni cui è giunta la Corte di appello, ai fini della tutela risarcitoria, sono da considerarsi corrette in quanto il dipendente non ha dimostrato o provato la distinzione tra le mansioni svolte come assegnatario della posizione organizzativa e quelle che avrebbe esercitato per effetto dell’incarico dirigenziale in oggetto, ma soprattutto è stata affermata l’impossibilità di riconoscere la tutela risarcitoria richiesta per mancanza di specifiche allegazioni e prove circa la perdita di chance (con riguardo ai particolari danni economici o di carriera subiti) e il danno morale, essendo stata prospettata soltanto la perdita dell’incarico.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna del dipendente al pagamento delle spese di lite oltre al versamento del contributo unificato.

Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord., 18 febbraio 2019, n. 4683

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