Dal sito leautonomie.asmel.eu un articolo di Salvio Biancardi

Anche per l’organizzazione di eventi culturali delle pubbliche amministrazioni è necessario il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM). Lo prevede il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022.

L’ambito di operatività dei CAM si estende così, “a macchia d’olio”, anche a questa tipologia di servizi.

La previsione nel Codice appalti

Come si ricorderà, l’applicazione dei Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici è prevista nell’art. 34 del Codice dei contratti. Detto articolo prevede:

Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all’articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.

Come si può rilevare dalla lettura dell’articolo, l’obbligo dell’applicazione dei Cam sorge quando vi sia un decreto ministeriale che, per il singolo settore merceologico di beni, servizi o lavori abbia introdotto specifiche regole “verdi” da rispettare. Pertanto, quando si debba predisporre una procedura d’appalto è sempre necessario verificare sul sito del Ministero se siano stati approvati (o anche modificati) decreti che dispongano in merito.

Va anche segnalato che, sebbene qualche tempo fa vi fosse un progetto di modifica dell’art. 34 per fissare una soglia, i Cam si applicano per “qualunque importo” dell’appalto, come evidenziato al comma 3.

L’applicazione dei Cam (se previsti in un Decreto) opera quindi anche nel sotto soglia, a prescindere dal valore economico, come evidenziato anche nell’art. 36, co. 1 del Codice dei contratti il quale prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 34.

Ambito applicativo previsto nel Decreto 19/10/2022

Il nuovo Decreto Ministeriale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

I criteri da rispettare sono specificati in un apposito allegato al citato Decreto.

Per evento si deve intendere manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra iniziativa a carattere culturale, artistico, celebrativo, sportivo, professionale e commerciale e poi (come puntualmente precisato nell’allegato del Decreto) eventi culturali, manifestazioni artistiche, rievocazioni storiche, eventi enogastronomici, rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici, mostre ed esposizioni, eventi sportivi, convegni, conferenze, seminari, fiere.

Appare evidente che si tratta di una dizione piuttosto estesa, nella quale rientrano le manifestazioni, di svariata tipologia, organizzate anche da comuni, province e regioni.

Il Decreto è entrato in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 dicembre 2022, con il numero n. 282.

Il Decreto, si colloca nei provvedimenti di supporto all’attuazione del PNRR, dal momento che la sua attuazione contribuisce al conseguimento dell’obiettivo climatico e digitale.

Lo specifico allegato prevede che per gli allestimenti e gli arredi le stazioni appaltanti sono invitate ad approvvigionarsi di beni provenienti da altri eventi o da operatori di servizio di noleggio e, in caso di necessità di nuovo acquisto, a prediligere prodotti costituiti da materiali rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclabili e contenenti materiale riciclato.

Inoltre, le stazioni appaltanti sono invitate a prevedere, già in fase di progettazione degli spazi, sistemi di riutilizzo e riuso degli allestimenti e arredi post evento, come ad esempio la re immissione nel mercato o la donazione, per allungarne la vita d’uso, ridurre rifiuti, ridurre il consumo di risorse e le emissioni di gas climalteranti durante la loro produzione.

Inoltre, in merito alla dematerializzazione dei documenti cartacei inerenti agli eventi (come, ad esempio, i moduli per la gestione dei fornitori), le stazioni appaltanti sono chiamate ad accelerare i processi di digitalizzazione dei flussi documentali, già prevista dalla normativa vigente, con il vantaggio di rendere più agili i processi lavorativi e risparmiare i relativi costi ambientali ed economici.

Altre prescrizioni sono contenute nell’allegato al Decreto, cui si fa rinvio.

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