Nella Delibera n. 793 del 14 ottobre 2020 dell’Anac, vengono contestate le previsioni della lex specialis di una gara (procedura di gara telematica per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei servizi di igiene urbana e complementari) laddove, a fronte di un importo a base di gara pari a Euro 74.016.705,00 per 7 anni, vengono richiesti quali requisiti speciali di partecipazione, a pena di esclusione, un fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente nel triennio 2017-2018-2019 pari ad Euro 138.200.000,00 iva esclusa, e un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, realizzato complessivamente nel medesimo triennio, pari a Euro 92.150.000,00 Iva esclusa. L’istante reputa la richiesta di tali requisiti eccessiva, illogica ed irrazionale e chiede un parere all’Autorità in ordine a tale aspetto. L’Anac osserva che l’Amministrazione è chiamata a determinare l’ammontare annuo del fatturato in relazione all’importo annuale stimato per l’appalto, mentre la lex specialis in questione richiede cifre di fatturato globale e specifico ben superiori alla soglia individuata dalla legge del doppio del valore stimato annuale dell’affidamento. Essa infatti richiede il possesso di un fatturato minimo globale e di un fatturato minimo specifico, per il triennio, i cui importi sono stati calcolati in relazione al valore stimato dell’appalto per una durata di 7 anni. Tali prescrizioni si rivelano evidentemente non proporzionate e perciò non conformi alla normativa di Settore. Infatti, l’Autorità chiarisce che la lex specialis non è rispettosa dell’art. 83, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 e del Principio di favor partecipationis, quando essa richieda il possesso di un fatturato minimo globale e di un fatturato minimo specifico, per il triennio, i cui importi sono stati calcolati in relazione al valore dell’appalto riferito a una durata di 7 anni. Dunque, in conclusione, il requisito del fatturato minimo annuo richiesto non può essere superiore al doppio del valore stimato annuo dell’appalto.
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