Licenziabile il dipendente pubblico che non si «astiene» in caso di conflitto di interessi anche potenziale
di Vincenzo Giannotti
QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 22683/2018
“In presenza di una situazione di conflitto di interessi, l codice di comportamento dei dipendenti pubblici impone ai responsabili del procedimento l’obbligo di segnalazione e rilevazione ma soprattutto il dovere di astensione dal procedimento. La stessa legge 241/1990 prevede espressamente che: «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». Il responsabile del procedimento che viola ripetutamente la normativa, anche in presenza di un conflitto di interesse solo potenziale, può essere soggetto a licenziamento rientrando la violazione nelle stesse disposizioni contrattuali previste per gli enti locali e corrispondenti alla violazione di doveri di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Queste conclusioni sono state confermate dalla Corte di cassazione , con la sentenza n. 22683/2018.”
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