tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Personale a tempo determinato, delocalizzazioni e società sportive dilettantistiche. Le modifiche al D.L. n. 87/2018

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Il lavoro a tempo determinato

I primi tre articoli del D.L. n. 87 del 2018 hanno apportato diverse modifiche alla disciplina in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato. Nel tragitto parlamentare, auspice un forte dibattito, i testi hanno subito numerose variazioni, tese in particolare ad allargare le maglie della versione originaria del D.L. e consentire un utilizzo meno restrittivo delle tipologie flessibili.

Vengono infatti introdotte deroghe per i lavoratori Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il lavoro portuale, il settore agricolo, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo. Introdotta la possibilità di assumere a tempo determinato anche per esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

L’art. 1-bis introduce l’esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile, riconoscendo ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 assumeranno lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

All’art. 2 viene introdotto il reato di “somministrazione fraudolenta”, allorquando venga posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. La pena consiste nell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

All’art. 3 vengono aumentati i limiti minimi e massimi della misura dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo, con riferimento ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2015.

L’art. 3-bis destina quote delle facoltà assunzionali delle Regioni al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego per il triennio 2019-2021, secondo modalità che saranno definite con accordo da concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 marzo di ciascun anno.

L’art. 3-ter impone al Ministro del lavoro di presentare una relazione annuale al Parlamento in merito agli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall’applicazione delle suddette disposizioni.

Non è stato toccato il comma 3 dell’art. 1, che continua a recitare: “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’introduzione nel Capo I del decreto di ulteriori quattro articoli non inficia l’estensione della disposizione, non avendo incidenza alcuna sul lavoro pubblico.

Rimangono, pertanto, le valutazioni proposte nell’articolo di commento al D.L. n. 87 del 2018 nella versione originaria, e cioè che: 1) continuano ad applicarsi al lavoro pubblico norme che sono formalmente estinte dall’ordinamento giuridico; 2) il decreto mantiene il solco tra lavoro pubblico e lavoro privato, eliminando ormai definitivamente ogni ipotesi di diritto comune del lavoro.

Le delocalizzazioni delle imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Il Capo II del D.L. n. 87 del 2018 ha introdotto misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali con cui pone limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti, tutela l’occupazione nelle imprese beneficiarie, recupera il beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti, applica il credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali.

L’art. 5 aggredisce in questi casi gli aiuti di Stato concessi, a prescindere dal “danno”, qualora la delocalizzazione avvenga in uno Stato Ue o in quelli dello Spazio economico europeo (SEE), i cui membri sono 31, ossia i 28 dell’Ue unitamente a Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il termine è fissato in cinque anni dalla erogazione.

In caso di decadenza dal beneficio, l’amministrazione titolare della misura di aiuto subisce una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

Su questi crediti viene posto il privilegio dello Stato, al cui recupero si provvede con l’iscrizione al ruolo delle somme oggetto di restituzione, di quelle a titolo di rivalutazione, degli interessi e delle relative sanzioni. Le somme restituite alle amministrazioni centrali affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all’amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa.

Il comma 5-bis inserito in sede di conversione stabilisce che le somme incamerate sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Rimangono le penalità dell’art. 6 per le imprese che, avendo beneficiato di misure di aiuto di Stato, riducono – in misura superiore al 50%, è stato introdotto nella conversione – i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento: queste decadono dal beneficio. Qualora la riduzione sia superiore al 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

La terza forma di penalizzazione è regolata dall’art. 7, che è correlata all’iper ammortamento finalizzato a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 150%. Con la novella del 2018, l’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, si procede al recupero dell’iper ammortamento attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile.

Questa formula sanzionatoria non si applica agli interventi sostitutivi e nemmeno nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Rimane integro l’art. 8, che disciplina il trattamento, agli effetti del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti derivanti da beni immateriali.

Le società sportive dilettantistiche

Rimane immutato anche l’art. 13D.L. n. 87 del 2018, che abroga le disposizioni della L. n. 205 del 2017 che hanno consentito di gestire le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie previste dal codice civile. Inoltre estende a tutte le società e associazioni sportive l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali, la possibilità di gestire detti impianti nei casi in cui l’ente territoriale non intenda farlo direttamente e l’utilizzo delle aree di gioco e impianti sportivi scolastici. Istituisce un apposito fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche.

Vengono dunque definitivamente soppresse le previsioni della legge di bilancio 2018 in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. Abrogate inoltre le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge e istituito un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Viene infine ripristinata la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla L. n. 205 del 2017.

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