Al termine delle trattative FEDIR ricorda di aver “chiesto , insieme alla DIREL della medesima federazione Fedirets, di lasciare agli atti una dichiarazione a verbale in cui potessero essere formalizzate le preoccupazioni espresse in merito a questi due principali istituti del CCNL che, più di altri, saranno forieri di contenziosi se applicati senza tener conto delle norme di legge vigenti.”
“Configurare – evidenzia il sindacato – la revoca come tertium genus distinto rispetto alla responsabilità disciplinare ed alla responsabilità dirigenziale (art.33 comma 3), e definire le competenze del segretario (art.101) con l’introduzione di un potere di avocazione che non trova fondamento nel quadro normativo vigente rischia di creare incomprensioni ed avallare illegittime pressioni ed ingerenze”
Ad avviso di FEDIRETS le “due norme richiederanno la massima attenzione da parte di tutti i segretari e delle OO.SS., che prontamente interverranno a tutela di chi si trovasse a subire una applicazione distorta di questi istituti.”
Il Dipartimento Segretari di Fedir – sezione di Fedirets- quindi precisa e ribadisce “alcuna esitazione che quello che i segretari comunali possono fare per contrastare le inefficienze della PA , non sarà certo avocare i poteri dei dirigenti per l’adozione di atti scomodi o graditi alla politica , ma semmai sostituirsi ai dirigenti in caso di inerzia, in presenza dei presupposti e nei termini previsti dall’art.2 della Legge 241/1990.Del resto non potrebbe non essere che così, posto che non compete alla contrattazione collettiva definire o modificare le funzioni degli uffici ne la loro organizzazione. E tutti i segretari comunali e provinciali questo lo sanno bene”.
24 luglio 2020
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