tratto da bosettiegatti.eu

C‘è un giudice a Berlino.

C’è un giudice a Berlino. T.A.R. Lazio, con Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710, sospende il decreto ministeriale (MIT) 12 febbraio 2018: Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi, nella parte in cui definisce i «Compensi minimi». Allora avevamo visto giusto.

Intorno ai compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici (decreto del MIT 12 febbraio 2018)
Un altro tassello alla manìa dirigistica e accentratrice e un altro colpo all’autonomia e, già che ci siamo, anche al buonsenso.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto di cui si tratta.
In disparte la vulgata (ovviamente indimostrata) secondo la quale l’istituzione di un Albo dei commissari e di una scelta pressoché casuale degli stessi sia garanzia di “competenza” (sic!) e prevenzione della corruzione, mentre si risolverà in un altro baraccone burocratico come per tutti gli elenchi (dalle SOA, all’Albo dei gestori ambientali, all’elenco dei periti presso i tribunali, all’AVCpass e via discorrendo, fino agli Albi e Ordini professionali) fatto di inutili orpelli che si autoalimentano, utili perché esistono e non esistenti perché utili (come tante star del web famose per essere famose e per nessun altro motivo).
In disparte anche la classificazione per materia, facile o quasi se si tratta di lavori, servizi tecnici o servizi usuali, ma di difficile inquadramento nell’attuale universo economico; ad esempio quando si tratterà di servizi di vigilanza sarà difficile attingere ad un elenco di aspiranti ladri o se si tratterà di depuratori attingere ad un elenco di “stercologi”.
Ma veniamo al punto dei compensi…”
 
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TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – ordinanza 2 agosto 2018 n. 4710 – Pres. Panzironi, 

Va sospesa l’efficacia del decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. 16 aprile 2018, avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell’allegato A del decreto. atteso che il decreto stesso ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a partire da euro 3.000,00 per gli appalti fino a 20.000.000 euro in totale mancanza di copertura legislativa per il conferimento di poteri normativi in materia di compensi minimi, conferimento non desumibile neanche dalla ratio della previsione di cui all’art. 77, comma 10, d.lgs. 50/2016, attesa la finalità di contenimento della spesa pubblica di cui alla predetta disposizione; e tenuto conto delle difficoltà rappresentate dai Comuni di minori dimensioni, che non hanno nella pianta organica figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari, onde appaiono sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare.

 

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