tratto da biblus.acca.it - di Francesca Ressa

Attestazione SOA: dal 1° luglio 2023 è scattato il nuovo obbligo

 

Dopo il periodo transitorio di 6 mesi, dal primo luglio 2023 è scattato l’obbligo dell’attestazione SOA per tutti i bonus edilizi con importi superiori a 516 mila euro

Con il nuovo anno l’attestazione SOA (Società organismo di attestazione) è diventata obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516.000 euro che accedono agli incentivi fiscali con cessione del credito/sconto in fattura, e quelli agevolati con Superbonus; ricordiamo che l’obbligo era previsto solo negli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.117 del 20 maggio 2022) della legge n. 51/2022 (di conversione con modificazioni del dl n. 21/2022), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, diventano quindi operative le nuove misure previste dal Governo in materia di detrazioni fiscali.

In particolare, parliamo del nuovo requisito richiesto per accedere al Superbonus e agli altri bonus edilizi legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche, ossia la qualificazione SOA.

Legge n. 51/2022: esteso l’obbligo di attestazione SOA

La legge di conversione del dl n. 21/2022 (legge n. 51/2022) contiene un’importante disposizione riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare degli incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.

L’obbligo è scattato dal 1° luglio 2023 ma, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, occorrerà (ancora per pochi giorni) dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.

Legge.38/2023: modiche SOA Superbonus

L’art.2 – ter prevede nome di interpretazione autentica in materia di condizioni per le detraibilità delle spese. Il comma 1 lettera d riscrive le disposizione riguardante l’obbligo SOA. In particolare, la soglia dei 516.000 euro va calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto e non sul valore complessivo dell’intervento.

art.2 – ter comma 1 lettera d

l’articolo 10 -bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente

qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10 -bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari

Ambito di applicazione

L’articolo 10 del testo in Gazzetta prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi per i quali si proceda con sconto in fattura o cessione del credito (art. 121), ossia:

  • Superbonus 110%;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus casa e sismabonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • bonus fotovoltaico ordinario;
  • bonus colonnine di ricarica ordinario;
  • bonus barriere architettoniche 75%.

In caso di Superbonus (art. 119), l’obbligo vige sempre.

Unica discriminante sarà l’importo dei lavori complessivi: l’obbligo si applica esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro.

L’obbligo di attestazione NON si applica, invece, ai:

  • lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022);
  • ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (il 21 maggio 2022).

Requisiti

Per il rilascio della qualificazione SOA è necessaria la verifica di alcuni requisiti, quali:

  • essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose;
  • verificare:
    • le capacità economiche (misurando i lavori eseguiti in passato),
    • le attrezzature,
    • il personale dipendente.

Termini

L’obbligo di attestazione SOA in capo alle imprese sarà obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2023. Anche le imprese che avevano sottoscritto un contratto per la qualificazione saranno sottoposte a verifica dell’attestazione.

Regime transitorio

Dal 1° luglio è terminato il periodo transitorio: dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023e era consentito dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo (l’attestazione SOA).

In pratica:

  • dal 1° luglio 2023 è scattato l’obbligo per le imprese di essere in possesso di detta certificazione per poter eseguire i lavori;
  • dal  gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese dovevanoo dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

 

Modifiche in sede di conversione al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Nel dettaglio, dopo l’articolo 10 è stato aggiunto il seguente art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Attestazione SOA

Per ottenere la certificazione SOA occorre rispettare precisi requisiti economici e tecnici, ma anche essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, oltre a non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e non aver ricevuto sanzioni interdittive.

Vediamo in dettaglio l’attestazione SOA: cos’è, validità, come si ottiene.

Cos’è la SOA?

La certificazione SOA è l’attestazione abilitante l’impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (ai sensi dell’articolo 84 co. 1 del Codice appalti). Viene rilasciata, in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.

La SOA raggruppa le varie opere in due categorie principali:

  • opere di carattere generale – OG
  • opere specializzate – OS

All’interno delle 13 categorie di opere di carattere generale ricadono le principali categorie (categorie OG 1 – Edifici civili e industriali, OG 11 – Impianti tecnologici, ecc.).

Per conoscere tutti i dettagli sulle categorie delle opere pubbliche, ti rimando a uno specifico articolo.

Requisiti

Affinché l’impresa esecutrice ottenga la certificazione SOA, deve possedere:

  • requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
  • adeguata capacità economica e finanziaria:  l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee dichiarazioni bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale;
  • adeguate capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve fornire un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l’organico medio annuo.

E’ necessario, inoltre, l’integrità morale e fiscale: l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.

Validità SOA?

La certificazione SOA vale 5 anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.

Come faccio ad ottenere la SOA?

Ogni impresa appartenente al settore delle costruzioni che desideri concorrere a bandi di gara indetti dalle amministrazioni pubbliche ai fini di appaltare lavori di importi maggiori di 150.000 euro è obbligata ad ottenere la certificazione SOA. Per ottenere la la suddetta certificazione è obbligatorio disporre di un sistema di qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001), ai sensi del comma 1,  art. 63 dpr 207/2010 (ad esclusione delle classifiche I e II).

In base alla normativa vigente, gli organismi di attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.

 
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