04/07/2017 – No all’accesso civico generalizzato se i documenti contengono dati sensibili

No all’accesso civico generalizzato se i documenti contengono dati sensibili

di Aldo Monea

“Il Garante Privacy … sta offrendo linee interpretative sulla casistica di accesso civico emergente dalle prassi. Con il parere 11 maggio 2017 prende posizione su una domanda di accesso su copia del libro mastro di contabilità dell’esercizio finanziario 2016 …

… il funzionario responsabile del Comune ha respinto l’accesso perché la richiesta è manifestamente irragionevole e massiva, dato l’onere straordinario (individuazione dei soggetti controinteressati, comunicazioni agli stessi, esame delle eventuali loro opposizioni, oscuramento dei dati personali e/o sensibili) per soddisfare la richiesta che andrebbe a scapito dell’attività ordinaria. Infatti, secondo l’ente, il carico di lavoro derivante supererebbe gli “immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza” e, dunque, comprometterebbe la corretta funzionalità amministrativa dell’ente. Ciò anche laddove si utilizzasse il differimento e la tecnica dell’oscuramento di parte dei dati (accesso parziale). L’ente fa anche presente che la conoscenza dei beneficiari di contributi erogati nel settore Risorse e servizi alla persona collide con l’espresso divieto di divulgazione dei “dati personali idonei a rivelare lo stato di salute” (articolo 22, comma 8, del Codice e articolo 7-bis, comma 6, del Dlgs 33/2013) e dei “dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative (…) alla situazione di indigenza o di disagio economico-sociale degli interessati” (articolo 26, comma 4, del Dlgs 33/2013). Il Garante constata che la vicenda è omologa a quella già oggetto del provvedimento n. 206 del 27 aprile 2017. Pertanto, rinvia a quel parere.”

 

 
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