tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Più penetranti i poteri di controllo Anac sui dipendenti pubblici

di Paola Cosmai – Dirigente Avvocato S.S.N.

 

Il nuovo regolamento per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Anac sul conferimento degli incarichi a pubblici dipendenti e sul rispetto del codice di comportamento che li astringe infittisce le maglie del controllo, svolto in via periodica secondo le direttive annuali approvate dal Consiglio dell’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno e modulate in ragione delle criticità riscontrate all’esito delle verifiche condotte nella precedente annualità.

Come per tutti gli altri settori soggetti al controllo Anac, anche in questo caso è previsto il doppio binario dell’azione d’ufficio e su segnalazione.

Quest’ultima può essere sia a cura del cd. whistleblower, in tal caso dovendo rispettarsene la riservatezza del delatore ex art. 54-bisD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; sia di un delatore individuato, inoltrata in via telematica mediante la puntuale compilazione dell’apposito modulo predisposto dall’Autorità e pubblicato sul suo sito istituzionale, corredato da copia del documento di riconoscimento; sia di un anonimo, laddove non rechi alcuna sottoscrizione.

Di norma quest’ultima tipologia è archiviata, salvo che riguardi casi di particolare rilievo o gravità per i quali l’Anac può ritenere di tenerle in considerazione e di attivarsi d’ufficio, semmai integrando le informazioni già in suo possesso sulla medesima vicenda.

Sono del pari archiviate – dandone comunicazione all’interessato solo su richiesta scritta – anche le segnalazioni manifestamente infondate e quelle afferenti a questioni personale del delatore. Di tale esito è data comunicazione all’interessato solo su richiesta scritta.

Qualora i medesimi fatti possano avere rilievo penale o contabile l’Autorità trasmette il relativo incartamento alla Procura della Repubblica o della Corte dei conti, mentre se già pende un processo amministrativo sul medesimo oggetto l’Anac può valutare di sospendere il proprio onde riavviarlo all’esito del giudicato.

Le segnalazioni seguono un determinato ordine, la cui priorità è assegnata alle:

a) segnalazioni relative a violazioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che possano dar luogo ad accertamenti di inconferibilità e incompatibilità da parte dell’Autorità;

b) segnalazioni rilevanti ai fini dei codici di comportamento;

c) segnalazioni di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

e) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

L’iter si apre con la comunicazione di avvio del procedimento, indirizzata anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a cura del responsabile, entro – di norma – 60 giorni dalla segnalazione, con l’indicazione dell’oggetto, la contestazione delle violazioni, e l’invito all’Amministrazione di contro dedurre, presentando memorie o richiesta di audizione entro i 10 giorni successivi.

Molteplici i poteri istruttori assegnati all’Anac che vanno dall’ordine di esibizione e acquisizione di atti e informazioni, alle ispezioni per tramite della Guardia di Finanza da svolgersi in 60 giorni e concludere con relazione finale.

Il termine di definizione del procedimento è di 120 giorni dall’avvio, con possibilità di sospensione per un periodo non superiore a 30 giorni qualora, nei casi più complessi, sia necessario acquisire pareri o atti anche da Autorità estere, o disporre ispezioni o svolgere particolari approfondimenti.

L’iter – salvi i casi di archiviazione – si chiude con un provvedimento con cui o l’Autorità registra che l’amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; o di raccomandazione, con la quale si invita l’Ente a prevedere, nei propri codici di comportamento, particolari doveri o divieti di comportamento, anche al fine di prevenire l’insorgere di conflitti di interesse; o di presentazione di osservazioni e rilievi su atti di conferimento di incarichi non ancora perfezionati, ai sensi dell’art. 16, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; o di accertamento di specifiche situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell’art. 16, comma 1 cit. con conseguente adozione degli atti necessari; o di accertamento di situazioni di conflitto di interesse già previste dai codici di comportamento, nazionale o della singola amministrazione interessata; o di accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Tuttavia, il procedimento può concludersi anche in forma semplificata o quando il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sia lineare o quando l’Anac si sia già espressa al riguardo e, quindi, possa semplicemente fare rinvio al proprio precedente. In tal caso l’iter è definito con un atto del dirigente Anac a tanto preposto, previa autorizzazione del Consiglio e comunicazione all’Amministrazione coinvolta affinché possa presentare controdeduzioni al riguardo entro e non oltre il termine dei 10 giorni successivi.

Dell’atto adottato, naturalmente, si darà formale notizia all’Ente destinatario tenuto ad adottare gli conformativi consequenziali da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dandone comunicazione all’Anac che, in mancanza, procederà alla contestazione dell’inadempimento per l’applicazione delle successive sanzioni.

Delibera 29 marzo 2017, n. 328, Anac (G.U. 19 aprile 2017, n. 91)

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