la richiesta di accesso documentale non si estende all’accesso civico generalizzato
(sf) Con l’ordinanza n. 21/2017 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento esamina il caso si un ricorrente che aveva inoltrato richiesta di accesso documentale, rifiutato dall’Amministrazione a cui si rivolge per presunta carenza di interesse e in sede di gravame invoca l’estensione dei propri diritti all’accesso generalizzato.
Al riguardo il Tribunale afferma che “anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016, deve trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 30 settembre 2016, n. 4508) secondo il quale le istanze con le quali viene chiesto il solo “accesso documentale” devono essere valutate unicamente alla stregua della legge n. 241/1990, perché tale istituto opera su piani nettamente distinti e presenta diversi presupposti e disciplina rispetto ai nuovi istituti previsti e disciplinati dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013. In definitiva, posto che dall’istanza di accesso agli atti del 1° luglio 2016 si evince che la stessa è stata presentata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, il ricorrente non può invocare in questa sede le disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013.
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