04/03/2019 – Incentivi per il recupero delle entrate comunali

Interessate anche poste non tributarie, precisa Ifel 

Incentivi per il recupero delle entrate comunali

 

Le premialità introdotte dall’ultima manovra possono remunerare anche obiettivi afferenti a poste non tributarie. Per la relativa quantificazione, occorre adottare un criterio di cassa, senza necessità di confronti intertemporali.

di Matteo Barbero

Incentivi a tutto campo per il recupero delle entrate comunali: le premialità introdotte dall’ultima manovra possono remunerare anche obiettivi afferenti a poste non tributarie. Per la relativa quantificazione, occorre adottare un criterio di cassa, senza necessità di confronti intertemporali.

Sono alcune delle precisazioni contenute nella nota predisposta dall’Ifel per illustrare la disciplina dettata dal comma 1091 della legge 145/2018. In base a tale disposizione, i comuni che approvano il bilancio e il rendiconto entro i termini previsti dal Tuel possono, con proprio regolamento, stabilire che il maggior gettito accertato e riscosso relativamente all’Imu e alla Tari nell’esercizio fiscale precedente sia destinato, nella misura massima del 5%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici competenti, nonché al trattamento accessorio del personale ad essi preposto, anche in deroga al tetto imposto dall’art. 23 del dlgs 75/2017.

Secondo Ifel, potranno essere premiate tutte le risorse umane impegnate a stanare gli evasori, non solo, quindi, quelle direttamente adibite all’ufficio tributi, ma anche il personale degli altri uffici che in vario modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del «settore entrate».

Il documento (corredato da uno schema di regolamento e di delibera di approvazione) si sofferma diffusamente anche sui meccanismi di alimentazione del fondo incentivante, precisando che la nozione di «maggior gettito» non può che riferirsi al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sui due tributi menzionati, nelle forme proprie di ciascuno: l’autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell’Imu, la richiesta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante avviso bonario, nel caso della Tari. Pertanto, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal comune. A monte, però, deve esserci atto di accertamento emesso dall’ente, anche se poi l’incasso è stato operato da terzi. Inoltre, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dal periodo di emissione dell’atto.

Infine, Ifel conferma che la condizione di applicabilità legata alla tempistica di approvazione dei documenti contabili è da intendersi realizzata purché l’ente rispetti i termini di legge, anche se eventualmente prorogati. Il meccanismo è attivabile fin dal corrente anno avendo riguardo alle riscossioni realizzate nel 2018; l’erogazione dell’incentivo avverrà nel 2020, nella misura in cui saranno stati realizzati gli obiettivi di recupero.

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