tratto da giurisprudenzappalti.it

Diniego di accesso agli atti. Un caso particolare…

Tar Veneto, Sez. I, 28 febbraio 2019 , n. 256

Scritto da Roberto Donati – 2 Marzo 2019

Il detentore di un brevetto da sviluppare (previa procedura di partenariato), ai fini dell’esercizio del diritto di accesso alle offerte tecniche, ha una specifica legittimazione?

La vicenda riguarda stazione appaltante che ha indetto un  Bando per Partenariato per l’Innovazione, ai sensi dell’art. 65 del Codice.

Esso è finalizzato, tra le altre cose, alla “reingegnerizzazione” di un sistema di  video analisi e monitoraggio del traffico, sistema coperto da brevetto .

La società titolare del brevetto partecipa alla gara ma viene esclusa dopo la prima fase.

Essa ha diritto ,pur essendo titolare del brevetto del sistema di video analisi oggetto di gara , ad accedere alle offerte tecniche dell’impresa aggiudicataria?

Il Tar Veneto, Sez.I, 28 febbraio 2019 n.256,  dice di NO.

In primo luogo, affermano i giudici veneti, “la società ricorrente è estranea al procedimento di gara di partenariato per l’innovazione” .

Inoltre , prosegue la Sentenza, “la stessa, pur partecipando alla gara rimanendo esclusa dalla fase successiva, non ha mai posto tempestivamente la questione attinente al possesso dei requisiti soggettivi dei partecipanti in ordine alla possibilità di reingegnerizzare legittimamente il sistema e di incidere sul brevetto.”

La circostanza che la ricorrente detenga il brevetto del sistema del controllo del traffico e che  tale sistema debba essere reingegnerizzato, “non conferisce alla ricorrente alcuna specifica legittimazione  a conoscere gli “elaborati tecnici vincitori della selezione c.d. “Fase 1” nell’ambito della Procedura” .

Il Tar ritiene che non vi sia legittimazione neppure al fine di “accertare l’assenza di elementi o soluzioni tecniche che ricadano nel campo delle privative industriali di proprietà della scrivente….sulla base del fatto che nessuna delle società concorrenti ammesse alla seconda fase ha un accordo con … per la reingegnerizzazione del brevetto.”

Poiché il richiedente l’accesso non è stato ammesso alla gara esso non ha legittimazione alla conoscenza delle offerte tecniche dei concorrenti, ai sensi del principio sancito dall’ art.53, comma 6 del d. lgs n. 50 del 2016 “a nulla valendo che essi abbiano o meno –appunto perché il richiedente l’accesso non è stato ammesso alla gara – dichiarato e specificato le parti della propria offerta preclusa all’accesso in quanto contenente segreti tecnici e commerciali”.

Il Tar Veneto afferma che “la titolarità di un interesse alla conoscenza dei contenuti dell’offerta deve rapportarsi al confronto concorrenziale dell’offerta presentata nella stessa gara dal richiedente l’accesso per la tutela di un interesse specifico proprio della competizione di gara….”.

La privativa sul brevetto di cui gode la ricorrente non determina pertanto la sussistenza di un interesse attuale diretto all’accesso, in quanto la sua tutela  investe, semmai, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nella fase successiva all’aggiudicazione, ossia di esecuzione del contratto.

Tale tutela potrà essere perseguita innanzi al giudice competente laddove l’aggiudicataria dovesse eseguire il progetto di reingegnerizzazione del sistema violando la privativa della ricorrente.

Per cui l’istanza di accesso dell’impresa esclusa dalla gara evidenzia chiaramente una finalità meramente esplorativa” , ingiustificatamente invasiva delle giuste opposizioni delle imprese partecipanti, le cui rispettive offerte tecniche sono anch’esse protette, ai sensi dell’art. 24 della legge 241 del 1990.

La sentenza, in punto di diritto risulta condivisibile. Viene però da chiedersi cosa potrà accadere nella fase esecutiva del contratto, quando l’impresa titolare della privativa farà valere le proprie ragioni…

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