Assunzioni sbloccate, ma scatta la stretta alla spesa
di LUIGI OLIVERI
Italia Oggi
Giovedì, 03 Marzo 2016
Nelle sei regioni dove sono state sbloccate le assunzioni della polizia municipale, scatta la stretta alla spesa per nuovi reclutamenti. È la croce e la delizia della legge 208/2015, che se da un lato consente gradualmente ai comuni e alle altre pubbliche amministrazioni di uscire dalla strettoia dei vincoli alle assunzioni imposti dal complicatissimo processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali in soprannumero, dall’ altro impone un contenimento della spesa per il personale molto pesante. Nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto, visto che non vi sono più dipendenti dei corpi di polizia provinciale da ricollocare, le assunzioni di agenti di polizia municipale tornano a essere «libere», dopo che il ministero della funzione pubblica le ha sbloccate, in applicazione dell’ articolo 1, comma 234, della legge 208/2015. Questo il lato positivo. Questo significa che non si applicano più, nei territori visti prima, i vincoli imposti dall’ articolo 5 del dl 78/2015, convertito in legge 125/2015. Si applicano, però, gli altri vincoli fissati dall’ articolo 1, comma 228, della legge finanziaria, a mente del quale le amministrazioni «possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’ anno precedente». Dunque, in ogni caso i comuni non avranno certo da scialare. Resta, comunque, la possibilità di integrare le disponibilità molto limitate per le nuove assunzioni con i resti del triennio precedente, cioè delle annualità 2012/2014. Infatti, è ancora vigente e applicabile la previsione dell’ articolo 3, comma 5, del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, secondo la quale è «consentito l’ utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente». Alcuni hanno ritenuto che proprio il comma 228 della legge 208/2015 abbia implicitamente abolito questa disposizione, ma a ben vedere non esiste alcun contrasto tra questa e la norma del 2014, che ha il dichiarato scopo di non lasciare inutilizzati residui assunzionali determinatisi, in particolare, da casi di inutilizzo per insufficiente disponibilità derivante proprio dai limiti di spesa posti dalla normativa. Occorre ricordare che solo per il 2016 gli enti locali che vantino un rapporto tra spesa di personale e spese correnti inferiore al 25% hanno ancora la possibilità di effettuare assunzioni entro un turnover del 100% della spesa di personale dell’ anno precedente. Tale facoltà, infatti, è stata disapplicata dall’ articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 solo per gli anni 2017 e 2018.
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