04/01/2024 – Imposta di Registro – L’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione atto

Sentenza del 20/12/2023 n. 867 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo Sezione/Collegio 6

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TESTO

Intitolazione:

Imposta di Registro – L’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto – Sussiste

 

Massima:

La Suprema Corte (v. Cass. 112832022; 300842021; 5932021) ha stabilito che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente”. Nel caso ancor più in cui il decreto ingiuntivo sia chiesto dallo stesso contribuente, essendo egli ben consapevole del suo contenuto e dell’atto presupposto che lui stesso pone a fondamento del ricorso monitorio.

 

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO R. ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo, e dell’atto sottostante (una ricognizione di debito derivante da un contratto di mutuo), lamentando un difetto di motivazione dell’avviso. L’Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso, che è stato invece accolto dal Giudice di primo grado sul rilievo che l’avviso si limitava ad enunciare che venivano chieste “le imposte, le sanzioni e gli interessi di mora per atti giudiziari – imposta di registro”, senza che fossero indicati i due atti (decreto ingiuntivo, e riconoscimento di debito) a cui la liquidazione si riferiva; e senza specificare neppure le somme dovute per ciascun atto, per le sanzioni e per gl’interessi: indicazioni che l’Ufficio aveva fornito solo di seguito. Con l’appello l’Ufficio ha fatto presente che l’avviso di liquidazione era un atto derivato: nel senso che la Cancelleria del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo aveva chiesto la registrazione del provvedimento; ed in quella sede esso Ufficio aveva proceduto a tassare sia il decreto ingiuntivo che l’atto presupposto (la scrittura ricognitiva del contratto di mutuo), che la ricorrente aveva posto a sostegno del ricorso monitorio. La ricorrente, peraltro, era ben consapevole del fatto che la liquidazione riguardava l’imposta dovuta in relazione ai due atti: prima di adire il Giudice, infatti, aveva chiesto all’Ufficio di annullare l’avviso in via di autotutela; e l’Ufficio le aveva spiegato che l’imposta era dovuta, per entrambi gli atti, nella misura (3%) poi richiesta. E difatti, col successivo ricorso introduttivo del presente giudizio la R. s’era dilungata nel sostenere che la scrittura privata non era tassabile; o che, in subordine, doveva essere tassata ad un’aliquota più bassa (1%), in luogo di quella (3%) liquidata da esso Ufficio. Per cui, in conclusione, doveva escludersi che fosse risultato compromesso, o reso difficoltoso, il di lei diritto di difesa. Nella contumacia della contribuente, l’appello va accolto. MOTIVI DELLA DECISIONE A tale fine occorre considerare che l’avviso di liquidazione spiegava che si riferiva alla registrazione del decreto ingiuntivo n. xx2020, chiesto dalla R. nei confronti di tale S., ed emesso dal Tribunale di Chieti, sede distaccata di Ortona; che la liquidazione era stata operata ai sensi degli “artt. 37 e 8 della Tariffa parte prima DPR 131/1986“; e che l’imposta di registro dovuta era pari ad ? 1.440. In diritto giova poi ricordare che la Suprema Corte (v. Cass. 112832022; 300842021; 5932021) ha stabilito che “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente”. Nel caso di specie, peraltro, il decreto ingiuntivo era stato chiesto dalla stessa R., per cui quella era ben consapevole del suo contenuto e dell’atto presupposto (il riconoscimento del debito derivante dal mutuo), che lei stessa aveva posto a fondamento del ricorso monitorio: per cui non sussisteva neppure l’obbligo di allegare i due documenti all’avviso. Quanto alle sanzioni ed agli interessi, deve poi considerarsi che l’inerente doglianza, che il primo Giudice ha ritenuto assorbita, non è stata riproposta in appello, per cui deve aversi per abbandonata. E comunque, le sanzioni attengono all’omesso versamento, nei termini, dell’imposta di registro dovuta per il contratto di mutuo; e che sono state poi liquidate nel minimo di legge (120% della somma dovuta, ex art. 69 TUR); mentre non risulta che siano stati chiesti interessi di mora. Per cui, in accoglimento dell’appello, va confermato l’avviso di liquidazione, con aggravio delle spese del grado. P.Q.M. accoglie l’appello e condanna la R. al pagamento delle spese del grado, liquidate in ? 2000.

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