tratto da biblus.acca.it - di Francesca Ressa

Decreto aiuti quater e affidamento diretto: i chiarimenti ANCI

PNRR e gare di ingegneria e architettura: affidamento diretto fino a 139.000 euro per i Comuni non capoluogo di provincia, senza obbligo di aggregazione

Dal 9 novembre scorso è in vigore il decreto Aiuti quater (dl 176/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica; novità anche nell’ambito di opere finanziate dal PNRR e dal PNC.

In particolare, l’articolo 10 del provvedimento, come richiesto dall’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), interviene in modifica della soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sul Piano nazionale complementare (PNC).

Decreto Aiuti quater: le modifiche in materia di procedure di affidamento dei lavori

Il decreto interviene, quindi, in modifica di alcune procedure di affidamento dei lavori. In particolare, all’articolo 10 si legge:

1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7 e ss. del decreto legge 50 del 2022 e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 144 del 2022 e dell’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022, ma che comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto legge 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 26. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

Nota ANCI su soglia per affidamenti diretti di servizi e forniture per Comuni non capoluogo

Il documento ANCI interviene in chiarimento alla modifica della soglia per gli affidamenti diretti per i Comuni per le opere del PNRR ed all’accesso ai contributi di cui al fondo opere indifferibili per gli enti rimasti esclusi dall’applicazione del dpcm del 28 luglio 2022.

Il comma 1 precisa l’ambito di applicazione dell’obbligo dei Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere alle forme di aggregazione per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori nell’ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e dal PNC.

Più precisamente, per gli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC), i Comuni non capoluogo di provincia potranno ricorrere all’affidamento diretto per le gare di lavori di importo fino a 150.000 euro e per le gare di servizi e forniture, tra le quali anche quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura, fino a 139.000 eurosenza l’obbligo di ricorrere alle forme di aggregazione previste dal Codice dei contratti. Al contrario, l’obbligo di procedere mediante centrali di committenza scatta per importi pari o superiori a 139.000 euro.

In pratica, i Comuni non capoluogo possono utilizzare l’affidamento diretto entro le soglie stabilite dal decreto Semplificazioni anche per gli appalti finanziati con risorse PNRR.

Inoltre, il comma 2 consente alle stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, a valere sul PNRR e sul PNC, l’accesso ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, regolato dal dpcm del 28 luglio 2022 (per ulteriori chiarimenti vedi precedente articolo: Avvio delle opere indifferibili: entro il 31 dicembre 2022 le domande).

Quindi, come spiegato da ANCI, i contributi residuali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, saranno destinati a finanziare le amministrazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti dal Dpcm stesso e che hanno provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Molti Comuni, infatti avevano bandito le procedure di affidamento per interventi PNRR e PNC prima del 18 maggio 2022 (data a decorrere dalla quale potevano essere effettuate le richieste di accesso al fondo avvio opere indifferibili) e non risultano neanche beneficiari delle preassegnazioni (previste dal dl 144/2021).

La disposizione apre, quindi, la possibilità di accedere al fondo in questione; per le modalità operative si attende l’emanazione di apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

 

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