tratto da lentepubblica.it

Appalti: la controversia sottoposta all’esame del Tar Liguria  (605/2020) verte sull’evento che da cui decorre il termine per l’impugnativa dell’aggiudicazione degli atti di gara.

Con bando pubblicato il 13 novembre 2019, il Comune di Genova aveva indetto una procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione energetica dei serramenti degli edifici costituenti il cosiddetto “Polo Tursino”.

La questione, al netto delle vicende accorse nel corso della procedura di gara, nella sostanza, attiene alla controversia prima sintetizzata. Al riguardo la parte ricorrente sostiene che, in assenza della prescritta comunicazione individuale, la pubblicazione non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione.

La tematica sottesa all’eccezione in rassegna è stata recentemente affrontata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 12 del 2 luglio 2020, ha posto una serie di punti fermi in tema di individuazione del termine per impugnare gli atti delle procedure di affidamento.

I giudici, richiamando una precedente decisione dell’Adunanza plenaria ribadiscono i seguenti principi di diritto:

il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;

la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione”.

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