04/01/2017 – Accesso civico regolamentato e con un registro delle richieste

Accesso civico regolamentato e con un registro delle richieste

di Alberto Barbiero

 
  • PDFLa deliberazione dell’Anac n. 1309/2016

Le linee guida per la definizione dei casi di esclusione dell’accesso civico individuano tipologie e caratteristiche distintive dall’accesso tradizionale, ma definiscono anche soluzioni specifiche per gli aspetti regolamentari e organizzativi (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 gennaio 2017). 

L’autorità nazionale anticorruzione nella deliberazione n. 1309/2016 fornisce un ampio quadro di precisazioni e esemplificazioni che gli enti possono assumere subito a riferimento per individuare le fattispecie di esclusione, definendo in modo puntuale gli ambiti applicativi della nuova normativa.

Le tipologie di accesso 

Proprio al fine di consentire una corretta attuazione dell’innovato quadro di istituti di garanzia, l’Anac distingue nell’articolo 5 del Dlgs n. 33/2013 tra l’accesso civico «tradizionale» a documenti e dati per i quali è obbligatoria la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente (comma 1) e l’accesso «generalizzato», con portata molto più ampia funzionalizzata a garantire il controllo diffuso (introdotto dalla riformulazione del comma 2 e dall’introduzione del comma 2-bis).

L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi definita dagli articoli 22-25 della legge n. 241/1990, la cui finalità è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative e/o oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

L’Anac evidenzia pertanto come l’accesso agli atti regolato dalla legge n. 241/1990 continui certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

L’applicazione delle norme 

Sotto il profilo soggettivo, le linee guida precisano che il comma 2 dell’articolo 5 e l’articolo 5-bis si applicano non solo alle amministrazioni pubbliche, ma anche agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico e agli altri enti di diritto privato assimilati. La sfera applicativa comprende anche le altre società con partecipazione pubblica, limitatamente alle attività di interesse pubblico.

Le soluzioni organizzative 

Le linee guida suggeriscono alle amministrazioni di adottare un regolamento che definisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

Proprio in relazione agli aspetti organizzativi, l’Anac evidenzia alcune soluzioni che le amministrazioni dovrebbero adottare nel più breve tempo possibile al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso, ma chiede anche che sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso). 

Tale registro deve contenere l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, «altri contenuti – accesso civico» del sito web istituzionale. Oltre a essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cosiddetto registro degli accessi può essere utile per le amministrazioni, che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività.

 
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