Tratto da entilocali-online.it

Nel Parere n. 1848 del 17 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che, nel caso di contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta in materia di Scia – derivante dalla circostanza che nella prima è più ampio il potere dell’Amministrazione di irrogare la misura inibitoria e ripristinatoria pur dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, non soggiacendo il legittimo esercizio dello stesso alla verifica dell’esistenza dei peculiari presupposti dell’annullamento di ufficio – determina  l’automatica abrogazione della preesistente norma regionale in contrasto con essa, derivando l’obbligo della Regione di adeguare la propria legislazione. Peraltro, i Giudici precisano che l’art. 9 della Legge n. 62/1953, prevede, al comma 1, che “l’emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall’art. 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti”.  Il successivo art. 10, comma 1, dispone che “le leggi della Repubblica che modificano i Principi fondamentali di cui al comma 1 dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”, aggiungendo, al comma 2, che “i Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro 90 giorni”. Quindi, alla luce delle richiamate disposizioni, la sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente (quale è quella del governo del territorio) determina l’automatica abrogazione della preesistente norma regionale in contrasto con essa, derivando l’obbligo della Regione di adeguare la propria legislazione in modo che la norma statale di principio venga rispettata. 

 

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