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Se non si impugna il verbale non è ammissibile il ricorso contro la cartella esattoriale
di Roberto Rossetti – Funzionario di Polizia Locale
Un signore cui era stata notificata la cartella esattoriale per la riscossione coattiva di una sanzione comminata per una violazione al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ricorre in Cassazione contro la sentenza del Tribunale, che aveva giudicato inammissibile l’opposizione contro la cartella di pagamento, in quanto l’interessato avrebbe dovuto far valere le sue doglianze, opponendosi direttamente al verbale di contestazione, che gli era stato regolarmente notificato.
Il ricorso in Cassazione è sorretto da varie argomentazioni, fra cui alcune erronee valutazioni, del Tribunale, riguardo l’appellabilità della sentenza del Giudice di Pace e circa la prova della notificazione del verbale.
Per quanto concerne l’appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace, tale censura, a giudizio della Corte, è manifestamente infondata, dal momento che tale rimedio, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative è stato introdotto dall’art. 26D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il quale ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23L. 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26613 ). L’art. 27, comma 5, del citato decreto stabilisce che “le disposizioni dell’art. 26 si applicano alleordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il D.Lgs. n. 40/2006 è entrato in vigore il 2.3.2006, mentre la sentenza del Giudice di Pace è stata depositata successivamente.
Il Collegio rileva che anche le censure riguardo la notifica del verbale sono infondate, in quanto:
– l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e la sua contestazione esige la querela di falso (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-2, Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8082 , principio consolidato ribadito a partire dalla sentenza della Cass. Civ., Sez. I, 18 dicembre 1957, n. 4733);
– la mancata produzione del documento in originale, comporta per la, parte interessata, la necessità di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (cfr. Cass. Civ, Sez. III, Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32219);
– salvo deroghe espresse dalla legge, il disconoscimento della fotocopia deve essere tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-2, Ordinanza 14 ottobre 2011, n. 21339 “la copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell’art. 2719 c.c.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione”;
Per le predette motivazioni la Corte ritiene infondate tutte le censure avanzate dal ricorrente e rigetta il ricorso.

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