Inoltre è stato ritenuto legittimo l’inserimento dell’avvocato in una struttura con caratteristiche proprie della subordinazione (nel caso di specie si trattava di una struttura organizzativa la cui responsabilità era stata affidata al segretario comunale).
La titolarità di un ufficio pubblico, se è idonea ad abilitare il titolare a impugnare gli atti di organizzazione che incidono negativamente sull’assetto e sulle funzioni dell’ufficio rivestito, non implica per ciò solo anche il suo diritto di partecipare, ai sensi della generale previsione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, al procedimento volto all’adozione degli atti organizzatori stessi, dovendo l’eventuale apporto collaborativo anche del titolare dell’ufficio interessato dalle modifiche organizzative essere strutturato all’interno della disciplina posta dall’ordinamento generale o da fonti interne all’ente, che prevede e regola il procedimento stesso (in termini, Cons. Stato, V, 27 giugno 2019, n. 4440; 30 aprile 2014, n. 2280).
Nessun tag inserito.