tratto da giurisprudenzappalti.it
La Commissione giudicatrice deve essere nominata dopo aver ricevuto le offerte!
Tar Lazio, Roma, Sez. Terza Ter, 02/ 12/ 2019, n.13767.
Scritto da Roberto Donati – 2 Dicembre 2019
 
La ricorrente impugna gli atti di gara ( che l’hanno vista soccombente)  in quanto  la nomina della Commissione Giudicatrice è stata disposta ventuno giorni prima del  termine ultimo per la presentazione delle offerte!
Secondo la ricorrente la nomina è avvenuta in chiara violazione della prescrizione di cui all’art. 77, comma 7, D.lgs. 50/2016 secondo cui “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”.
Tar Lazio, Roma, Sez. Terza Ter, 02/ 12/ 2019, n.13767 accoglie il ricorso con le seguenti motivazioni.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 13/2013), la regola codificata dall’articolo 84, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016) della necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, costituisce espressione di un principio di ordine generale, rispondendo ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell’attività della P.A; ne consegue l’applicabilità della detta regola all’odierna procedura – avente ad oggetto la concessione del servizio di rilascio dei visti d’ingresso – in ragione dell’art. 164 D.ls. 50/2016 che estende alle gare per la concessione di servizi i principi generali in materia di gare pubbliche;
La nomina della Commissione di gara è dunque illegittima;
In punto di tempestività del ricorso, va respinta l’eccezione dell’amministrazione, posto che il provvedimento di nomina della commissione rappresenta atto endoprocedimentale della procedura di gara, che non produce effetti definitivi per gli operatori economici; non è dunque ravvisabile l’onere di immediata impugnazione della nomina, in quanto la lesione e il relativo interesse ad agire si concretizzano solo con l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente (v. da ultimo Cons. Stato sentenza n. 5058/2019);
La caducazione della nomina della Commissione, effettuata in violazione delle regole di cui all’art. 77, comma 7, D.lgs. 50/2016, comporta il travolgimento per illegittimità derivata degli atti di gara ed impone quindi la rinnovazione dell’intero procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato sentenza n. 7557/2019).

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