Alcuni candidati non inclusi nella graduatoria di un concorso interno, chiedevano all’amministrazione l’accesso: a) agli atti della commissione giudicatrice della procedura; b) alle istanze di partecipazione alla procedura e relativi allegati, comprese le attestazioni di ciascun titolo autocertificato da una serie di concorrenti nominativamente individuati, presenti o solo in ciascuna delle due graduatorie elaborate; c) agli atti e i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha deliberato di inquadrare nella categoria A alcuni concorrenti, nominativamente individuati, al solo fine di comporre liti giudiziali proposte o preannunziate, nonché copia delle relative domande giudiziali o stragiudiziali; d) agli atti e i provvedimenti relativi all’avvio e all’attuazione di nuove procedure di selezione del personale, interno ed esterno; e) agli atti e i provvedimenti relativi al bando di mobilità, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 165 del 2001, ivi compreso ogni atto preparatorio.
L’Amministrazione, denegando l’accesso, sia mediante il diniego espresso in specifica nota oggetto di gravame, per alcuni atti, sia lasciando formare il silenzio-rifiuto di cui all’art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990, per i restanti atti richiesti, i ricorrenti adivano il TAR in considerazione della lesione alle prerogative conoscitive e difensive in considerazione del fatto che il loro diritto discendeva dall’avvenuta partecipazione alla citata procedura concorsuale, nell’ambito della quale i ricorrenti erano risultati idonei, avendo a tal fine un interesse qualificato alla ostensione di tutti gli atti richiesti.
Le motivazioni dei giuidici amministrativi
Secondo il Collegio amministrativo non vi è nessun dubbio circa il diritto dei concorrenti, che hanno partecipato alla procedura di concorso, nel vantare idoneo titolo alla ostensione degli atti riguardanti la commissione giudicatrice della procedura, mentre non meritano accoglimento l’ostensione degli altri atti richiesti. In particolare va considerata legittima la posizione dell’Amministrazione, la quale ha avuto modo di precisare che la domanda di accesso riguardava un vasto ambito di attività amministrativa, in quanto preordinata a un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, vietato dall’art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990. Dagli atti richiesti è facile stabilire come l’accesso richiesto risulta, infatti, palesemente volto ad indagare in via generale tutta l’attività amministrativa afferente le procedure di selezione del personale interno ed esterno, mediante la verifica di tutto quanto al riguardo posto in essere dall’Amministrazione. Inoltre, la richiesta di ostensione in parola implicherebbe per l’Amministrazione l’onere non solo di adibire apposito personale all’effettuazione delle operazioni necessarie alla ricerca dei numerosissimi atti di cui sopra, ma anche, ulteriormente, per quanto concerne la restante documentazione, consistente nella necessità di individuare in via preliminare gli atti di possibile interesse dei ricorrenti, e i relativi atti presupposti, concretanti le relative scelte discrezionali.
Secondo il Collegio amministrativo, l’accesso agli atti amministrativi, infatti, per nota e costante giurisprudenza, non può tradursi in un onere di ricerca e di elaborazione da parte dell’Amministrazione, che contrasterebbe con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso l’esercizio del relativo diritto, il buon andamento dell’Amministrazione, riversando sulla stessa l’onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività. D’altra parte, costituisce principio fondamentale quello per cui l’accesso non può ridondare in attività di ricerca ed elaborazione dati, sicché la richiesta di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero riferita ad una pluralità di atti della cui ricerca deve farsi carico l’Amministrazione, seppur sulla base di criteri indicati dal richiedente (da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10 settembre 2015, n. 11180).
Conclusioni
Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso dei ricorrenti deve essere accolto limitatamente agli atti della commissione giudicatrice della procedura cui hanno partecipato, mentre non merita accoglimento l’accesso agli altri atti richiesti dai ricorrenti.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 24 novembre 2016, n. 11777
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