03/10/2019 – Funzione pubblica, progressioni economiche per non più della metà degli aventi diritto

Funzione pubblica, progressioni economiche per non più della metà degli aventi diritto
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
La locuzione «una quota limitata», utilizzata dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 150/2009 per il riconoscimento delle progressioni economiche, è da intendersi riferita a una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50 per cento) della platea dei potenziali beneficiari. L’esperienza professionale non può coincidere con la mera valutazione dell’anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali.

I chiarimenti sono contenuti nella nota protocollo n. 44366/2019 della Funzione pubblica con la quale è stato certificato l’accordo integrativo, sui criteri per le progressioni economiche, di un ministero. Il documento rappresenta un importante punto di riferimento anche per gli enti locali, tenuto conto che la disciplina contrattuale è molto simile.

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