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C’è la prescrizione quinquennale sull’Imu 

Italia Oggi Sette – 02 Settembre 2019
 
Deve ritenersi caduta in prescrizione la pretesa Imu dell’ ente locale in virtù della quale lo stesso agisca notificando l’ atto impositivo al contribuente soltanto a distanza di più di cinque anni dall’ anno in cui il tributo era dovuto. Anche tale tributo locale, infatti, si struttura come prestazione periodica assoggettata al termine prescrizionale quinquennale, peraltro in ossequio della normativa dettata dalla l. 296/2006. Sono le osservazioni approfonditamente motivate con la sentenza n. 249/03/2019 della Ctp di Latina (presidente relatore Di Ruberto Raffaele). Oggetto di impugnazione dinanzi ai giudici di Latina era un avviso di accertamento Imu, anno 2012, rispetto al quale principale motivo di censura della ricorrente era l’ intervenuta decadenza dell’ ufficio dal potere accertativo rispetto alla suddetta imposta, tributo locale, in ossequio a quanto stabilito dalla legge 296/2006.
La Commissione si preoccupava di evidenziare sin dall’ incipit della motivazione come l’ accertamento, notificato solo nel gennaio 2018, riguardasse l’ imposta dovuta per l’ anno 2012. Era evidente, pertanto, come l’ ufficio era ormai decaduto dall’ azione accertatrice, dal momento che l’ ente locale, rispetto all’ Imu, avrebbe dovuto notificare l’ atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell’ art. 1 comma 161 della legge 296/2006.
Il ritardo con cui nel caso di specie era stato consegnato l’ atto al destinatario permetteva al collegio di appurare che la prescrizione fosse ormai maturata. L’ avviso di accertamento o la cartella notificati dopo il suddetto termine prescrizionale «non vanno pagati», asserisce la Ctp in commento. Difatti, la stessa, ribadendo la mera natura di atto amministrativo del provvedimento notificato, per cui la legge prevede un termine di prescrizione breve, aderisce ai principi stabiliti dalla Cassazione (Cass. Ss.uu. n. 23397/2016) che ha affermato che non può in tali casi riconoscersi applicazione dell’ art. 2953 c.c. e quindi alcuna conversione del termine di prescrizione quinquennale in quello ordinario decennale, mancando la definitività di un provvedimento giurisdizionale. In accoglimento del ricorso, la commissione aggiungeva che anche gli obblighi Imu vanno considerati quali prestazioni periodiche sottoponibili alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’ art. 2948 n. 4 del codice civile.
Il comune di Terracina notificava alla P. C. l’ avviso di accertamento n. 4452 portante la pretesa di cui all’ omesso versamento Imu per l’ anno 2012. Il tutto per complessivi 1.096,00. La P. chiedendone la trattazione in udienza pubblica proponeva ricorso ed eccepiva la decadenza dell’ azione accertatrice poiché l’ avviso era stato notificato non entro il 31/12/2017 bensì il 23/1/2018, quindi oltre il termine quinquennale previsto dalla L. 296/2006. () Ad ogni modo, va rilevato che l’ accertamento in questione attiene a una maggiore pretesa in materia di Imu per l’ anno 2012 ed è stato notificato il 23/01/2018. È evidente che l’ anno interessato avrebbe consentito di avanzare una qualsivoglia legittima pretesa entro il 31/12/2017 e non oltre tale data poiché anche nella fattispecie è applicabile l’ art. 2948 c.c. In base a quanto stabilisce il comma 161 dell’ articolo 1 della legge 296/2006, gli avvisi di accertamento per le imposte locai debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Nel caso di specie, quindi, l’ atto risulta consegnato in ritardo e di conseguenza è applicabile la prescrizione. Anche per lmu il termine di prescrizione è di cinque anni. Ciò comporta che se l’ avviso di accertamento o la cartella di pagamento vengono notificati dopo tale termine non vanno pagati. La sentenza n. 28576/17 del 29/11/2017 della s.c. non vi è dubbio che confermi ciò rispetto a quanto stabilisce la legge e specifica entro quanto tempo si prescrive la pretesa di pagamento. Il termine, secondo quanto stabilisce la Cassazione, è lo stesso di quello fissato per il tributo, ovvero cinque anni. () Detto in altri termini, i tributi locali si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ ambito di una «causa debendi» di tipo continuativo, in quanto l’ utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’ esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui al citato art. 2948 n. 4, codice civile. () L’ eccezione di decadenza per essere stato l’ avviso di accertamento notificato oltre il termine quinquennale previsto è, perciò, senza dubbio fondata. () Alla luce di tutto ciò che precede l’ avviso qui impugnato è prescritto e a ogni modo decaduto. ()

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