Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dellâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54 Tuel, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato â sempre che vi sia lâurgenza di intervenire con immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva â solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale. Ne consegue che lâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere dâintervento attribuito allâAutoritĂ amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilitĂ per lâente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti
Pubblicato il 01/07/2020
N. 04183/2020REG.PROV.COLL.
N. 03279/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3279 del 2012, proposto dal Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dallâavvocato Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso lo studio dellâavvocato Matteo Mungari in Roma, via Guido dâArezzo, n. 32,
contro
le signore Nicoletta Abbate, Margherita De Sanctis, Maria Abbate e Arabella Abbate, rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Abbate e Annamaria Spognardi, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via A. Bafile, n. 5, nonchĂŠ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. della Campania, sede di Napoli, Sezione V, n. 611/2012, resa tra le parti, concernente rimozione rifiuti ed esecuzione degli accertamenti propedeutici alla bonifica dei siti inquinati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore Nicoletta Abbate, Margherita De Sanctis, Maria Abbate e Arabella Abbate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nellâudienza pubblica del giorno 5 maggio 2020, il Cons. Italo Volpe e dati per presenti, ai sensi dellâart. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020, gli avvocati delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe il Comune di Marcianise (di seguito âComuneâ) ha impugnato la sentenza semplificata del Tar della Campania, Napoli, n. 611/2012, pubblicata il 7 febbraio 2012, che â a spese compensate â ha accolto lâoriginario ricorso proposto da persone fisiche (proprietarie del sedime interessato) per lâannullamento dellâordinanza n. 47 del 28 settembre 2011 recante lâordine di rimozione di rifiuti e di messa in sicurezza del loro suolo sito in territorio comunale (non lontano dal locale cimitero che era stato oggetto di lavori di ampliamento, adiacente a strada comunale, dalla quale era chiuso da una sbarra, poi però rimossa, e precedentemente sottoposto a sequestro fino allâadozione di tale provvedimento).
1.1. In diritto la sentenza ha, qui in sintesi, affermato che il ricorso era fondato perchĂŠ:
– se è vero che le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate anche per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lâincolumitĂ dei cittadini, nondimeno le stesse possono âderogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e nei limiti della âconcreta situazione di fatto che si intende fronteggiareââ;
– per lâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ossia la norma invocata dal Comune, âlâEnte proprietario (e, in sua vece, lâEnte gestore) della strada ha lâobbligo di provvedere alla pulizia della stessa in modo da non creare danno o pericoli alla circolazione; pertanto spetta alla detta P.A. procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati da terzi âsullâarea di sedime della strada stessaâ a prescindere dalla sussistenza dellâelemento soggettivo del dolo o della colpa del detto proprietarioâ.
– âLa soluzione è invece diversa allorchĂŠ si tratti di rifiuti solidi non pericolosi abusivamente depositati nelle âvicinanzeâ dellâarea stradale e non risulti riscontrabile nĂŠ tanto meno denunciato alcun profilo soggettivo di dolo o quanto meno di colpa in capo allâEnte proprietario o gestoreâ;
– detta norma aveva introdotto una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio irrogabile anche in mancanza del presupposto dellâurgente necessitĂ di provvedere con efficacia ed immediatezza;
– la stessa, per lâimputabilitĂ della condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, aveva posto âa carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento titolato di dolo o colpa, cosĂŹ come richiesto per lâautore materiale, mentre le conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo sono accollate anche al proprietario dellâarea, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpaâ;
– in linea con piĂš recente giurisprudenza, riferibile anche allâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006, lâordine di rimozione di rifiuti da un fondo può impartirsi al relativo proprietario solo quando è dimostrata almeno la corresponsabilitĂ con chi ha scaricato, dovendosi escludere la configurazione normativa di unâipotesi di responsabilitĂ oggettiva. Sono perciò illegittimi gli âordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualitĂ ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dellâAmministrazione procedente (âŚ) dellâimputabilitĂ soggettiva della condottaâ.
2. Lâappello è affidato a censure di nullitĂ , error in procedendo, error in judicando, violazione dellâart. 112 c.p.c., erroneitĂ nella ricostruzione dei termini fattuali della vicenda sostanziale e nella sua valutazione giuridica, contraddittorietĂ , errata determinazione del thema decidendum, errata determinazione e valutazione del thema probandum.
2.1. Ad avviso del Comune la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla o quanto meno essere annullata perchĂŠ, in sostanza:
– tenuto conto della natura del provvedimento impugnato, doveva essere evocato in giudizio il Sindaco in qualitĂ di ufficiale del Governo. Doveva quindi tenersi in considerazione che âil Consiglio di Stato ha ormai chiarito con la sentenza 4448/2007 che gli atti emessi dal Sindaco come ufficiale del governo, attenendo a servizi di competenza statale, siano imputabili allâAmministrazione statale, agendo in tal caso il sindaco come organo dello Stato e gli uffici comunali come apparato servente (secondo un meccanismo analogo a quello delineato dal vecchio testo dellâart. 118, terzo comma, della Costituzione, laddove disponeva la possibilitĂ per la Regione di esercitare le sue funzioni amministrative âavvalendosiâ degli uffici comunali)â;
– era inadeguata la notificazione del ricorso presso la casa comunale ma non al Sindaco personalmente, con la conseguenza che non era stato evocato in giudizio lâeffettivo legittimato passivo, ossia lâAmministrazione statale cui la notificazione doveva per di piĂš essere effettuata presso lâAvvocatura dello Stato;
– lâoriginario ricorso andava pertanto dichiarato inammissibile (giusta C.d.S. 16 giugno 2009, n. 3876; 17 settembre 2008, n. 4400; 22 febbraio 2007, n. 958);
– inoltre, lâatto impugnato aveva invocato lâarticolo 37 del regolamento comunale sul servizio integrato di gestione dei rifiuti che imponeva ai proprietari di suoli non edificati di tenerli sempre liberi da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. E tale norma non era stata impugnata nel caso di specie, quando poi era evidente che, nella fattispecie, la proprietĂ del sedime interessato neppure sâera preoccupata di tenerla adeguatamente recintata rispetto alla via pubblica. E tanto era valso, in un precedente deciso dalla stessa Sezione del Tar, a salvare la legittimitĂ di un analogo provvedimento sindacale;
– i primi giudici peraltro erano incorsi in errore, mal qualificando la base giuridica che aveva giustificato lâadozione del provvedimento impugnato (che era unâordinanza contingibile ed urgente);
– nella specie vâera stata una previa partecipazione procedimentale.
3. Con atto sottoscritto il 28 giugno 2012 si costituiva la parte appellata, in particolare per resistere alla domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
4. Con atto sottoscritto il 13 marzo 2020 parte appellata, premesse le intercorse vicende di subentro degli eredi in luogo degli originari ricorrenti, hanno precisato, qui in sintesi, che:
– lâappezzamento di terreno oggetto del provvedimento censurato era interessato da procedura espropriativa conclusasi, nel corso del giudizio, con una cessione bonaria intervenuta il 16 maggio 2015 a favore della Service Marcianise S.r.l. (quale delegata dal Comune allâesercizio dei poteri espropriativi), non prima però che tale societĂ provvedesse, a sua cura e spese, alla rimozione dei rifiuti per cui era causa;
– in base agli accordi intercorsi con la cessione bonaria, la cessionaria aveva rinunciato a pretendere alcunchĂŠ quale ristoro dei costi sostenuti per la rimozione dei rifiuti;
– in occasione della rimozione dei rifiuti si era assodato che il sito non era contaminato, onde anche da ciò una riprova dellâinsussistenza dei presupposti del provvedimento originariamente censurato;
– lâappello doveva essere pertanto respinto.
5. La causa quindi, chiamata allâudienza del 5 maggio 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
6. Ă infondato il primo motivo dâappello, teso a reiterare lâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso di primo grado per mancata notifica allâAmministrazione statale, avendo nella specie il Sindaco operato quale organo di governo ai sensi dellâart. 54 del d.lgs. n. 267/2000.
Va rammentato, in proposito, che la giurisprudenza afferma non soltanto la sussistenza della legittimazione passiva in capo al Comune nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze sindacali adottate ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 ma anche il difetto di legittimazione passiva di altre amministrazioni statali nelle stesse ipotesi, atteso che lâimputazione giuridica allo Stato degli effetti dellâatto dellâorgano del Comune ha infatti una natura meramente formale, nel senso che non per questo il Sindaco diventa âorganoâ di unâAmministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dellâente locale, senza che il suo status sia modificato (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2221/2014; id., n. 1209/2009; id., n. 4718/2007; id., n. 4448/2007; id., V, n. 4434/2008).
7. Ă infondato anche il secondo motivo, teso a sostenere la rilevanza della mancata impugnazione (ritenuta invece necessaria) del regolamento comunale.
Premesso che non pare condivisibile quanto sostenuto dalla parte appellata, secondo i quali in realtĂ in prime cure tale atto sarebbe stato impugnato (non emergendo ciò dallâesame del ricorso di primo grado, che reca solo un richiamo di stile agli âatti prodromici e consequenzialiâ, di per sĂŠ non sufficiente, come noto, a sostanziare una vera e propria loro specifica impugnazione), prevale la considerazione che la questione controversa tra le parti al riguardo (ossia, se tale regolamento fosse o meno atto presupposto del provvedimento impugnato) in realtĂ scolora e si dequalifica, essendo pacifico che, ove mai un regolamento fosse contra legem, al giudice amministrativo è consentito disapplicarlo anche dâufficio. Da ciò la scarsa rilevanza della sua mancata specifica impugnazione, in punto di inammissibilitĂ del ricorso introduttivo del giudizio.
8. Quanto al merito, lâappello risulta fondato.
8.1. Nella fattispecie, in veritĂ , il Comune aveva inteso adottare unâordinanza contingibile e urgente ai sensi dellâart. 54 del d.lgs. n. 267/2000, non piuttosto avvalersi del potere di cui allâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006.
Quelli di cui alla seconda norma citata sono poteri differenti e non assimilabili a quelli di cui alla prima norma, atteso che la funzione dellâordinanza ex art. 192, d.lgs. n. 152/2006 e di quelle ex artt. 50 e 54 Tuel è tra loro diversa, in quanto i provvedimento basati sulla prima norma, con accertamento in contraddittorio con il soggetto interessato della responsabilitĂ a titolo di dolo o colpa, hanno carattere sanzionatorio, mentre i secondi hanno funzione meramente ripristinatoria e sono adottati in via dâurgenza (cfr. Tar Campania, Napoli, V, n. 6550/2018).
Nella fattispecie, a riqualificare il provvedimento come espressivo dellâesercizio del potere di cui allâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006 sono stati piuttosto gli originari ricorrenti (con il loro ultimo motivo del ricorso di primo grado) ed i primi giudici hanno seguito, accogliendo tutte le censure afferenti al difetto di istruttoria ed alla mancata individuazione di profili di dolo o colpa. Di ciò danno conto gli stessi appellati nel proprio atto di costituzione in questo grado di giudizio, mentre il Comune appellante continua a insistere essersi trattato di ordinanza contingibile e urgente emessa in presenza di una situazione di oggettivo pericolo per la salute pubblica.
8.2. A questo punto occorre rammentare un indirizzo interpretativo di primo grado secondo il quale le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dellâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54 Tuel, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato â sempre che vi sia lâurgenza di intervenire con immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva â solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale.
Ne consegue che lâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere dâintervento attribuito allâAutoritĂ amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilitĂ per lâente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti (Tar Puglia, Lecce, I, n. 2637/2014).
Condividendosi questa impostazione, occorre allora concludere che i primi giudici non avrebbero dovuto seguire la tesi di parte originaria ricorrente, riqualificando lâatto impugnato come esercizio del potere di cui allâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006, piuttosto dovendo convenire col Comune sulla sua qualificazione come ordinanza dâurgenza.
Allora, in presenza di ordinanze urgenti, con riguardo allâindividuazione del destinatario dellâordine di eseguire le attivitĂ indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la concreta disponibilitĂ del bene in capo a tale soggetto, con la conseguenza che lâAmministrazione comunale, a fronte di un imminente pericolo per lâincolumitĂ pubblica, non è tenuta a unâapprofondita istruttoria neanche sui profili di dolo o colpa, essendo questione da affrontare ex post ai fini della rivalsa dei costi sostenuti (Cons. Stato, II, n. 536/2020).
9. Fondato lâappello, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto lâoriginario ricorso di primo grado.
10. Tenuto conto degli affrontati margini di opinabilitĂ interpretativa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sullâappello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lâeffetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge lâoriginario ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con Sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020 convocata con modalitĂ da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
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