tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Conversione Decreto “Rilancio’”
Convertito il decreto Rilancio: le ultime novità per la finanza locale
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In sede di conversione sono state apportate modificazioni ed integrazioni. Nel testo ci sono diverse disposizioni in materia di finanza e tributi degli enti territoriali. In questa sede vengono commentate le disposizioni che riguardanole novità finanziarie.
Utilizzo risorse libere da impegni per il Covid-19
L’art. 45 consente ai comuni di utilizzare, per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica in atto, la quota libera delle risorse ad essi assegnate per l’attuazione dell’articolo 14, L. 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.
Nel Dossier predisposto dagli Uffici parlamentari è chiarito che “la disposizione si rende necessaria in quanto il citato articolo 14 della legge n. 266/1997 è stata abrogato (dall’art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012 e dal relativo Allegato 1), senza che la norma abrogativa abbia disposto in merito alla sorte delle risorse trasferite agli enti territoriali. In particolare, l’articolo 14, L. 7 agosto 1997, n. 266, ha istituito interventi volti al superamento della crisi di natura socio ambientale in limitate aree di degrado urbano delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. Come precisato dalla relazione illustrativa, per l’attuazione di tali interventi il MISE ha trasferito ai comuni interessati risorse per euro 237.130.769,44. In seguito all’abrogazione del citato articolo 14, per venire incontro alle legittime aspettative dei comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le risorse disponibili presso di essi, risorse attualmente pari a circa 30 milioni complessivi, nonché quelle che rientrano a seguito della gestione delle misure poste in essere, la norma in esame prevede che i comuni possano utilizzare le risorse che residuano dalla gestione della misura abrogata per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 45).
Ulteriore differimento bilanci di previsione: anno 2020
Il comma 3 bis, dell’art. 106, D.L. n. 34/2020, introdotto in sede di conversione, ha modificato ed integrato l’art. 107, comma 2, D.L. marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Viene stabilito che, per l’esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020(in precedenza il termine era fissato al 31 luglio 2020) anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
Disposizione introdotta in sede di conversione(art. 106, c. 3 bis).
Differimento bilanci di previsione: anno 2021
Il comma 3 bis, dell’art. 106, D.L. n. 34/2020, visto in precedenza, stabilisce che per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 gennaio 2021. Entro questo termine, in base alle disposizioni citate in precedenza, i comuni possono deliberare in materia di tributi locali(aliquote/tariffe e regolamenti) per l’anno 2021.
Disposizione introdotta in sede di conversione(art. 106, c. 3 bis).
Deliberazione equilibri generali di bilancio
Infine, il comma 3 bis, dell’art. 106, D.L. n. 34/2020 prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine, previsto al 31 luglio dall’articolo 193, comma 2, TUEL, per la deliberazione da parte dell’organo consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio(art. 106, c. 3 bis).
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 106, c. 3 bis).
Bilancio consolidato: differito al 30 novembre 2020
L’art. 110, c.1, differisce dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all’art. 1, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118( Regioni, enti locali e loro enti e organismi strumentali).
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 110, c. 1).
Settore sanitario: differimento approvazione bilanci 2019
Il comma 1 bis, dell’art. 110, introdotto in sede di conversione, stabilisce, per l’anno 2020, il differimento al 30 giugno 2020 del temine per l’adozione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2019 degli enti del settore sanitario e della gestione sanitaria accentrata presso la regione.
Sono modificati per l’anno 2020 i termini entro cui la giunta regionale deve approvare i predetti bilanci d’esercizio dell’anno 2019, fissandoli al 31 luglio.
Viene inoltre differito al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale da parte della giunta regionale.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 110, c. 1 bis).
Rinegoziazione dei mutui degli enti locali: semplificazioni
L’art. 113, c. 1 e 2, stabilisce che, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’organo esecutivo. Resta fermo l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
Si stabilisce, altresì, che, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all’articolo 204, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (la disposizione prevede la forma pubblica dei contratti di mutuo con determinate clausole e condizioni) e all’art. 41, commi 2 e 2-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (la disposizione si occupa della conversione dei mutiu e della trasmissione dei contratti di mutuo al ME), fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
La disposizione ha subito modificazioni tecniche in sede di conversione (art. 113, c. 1 e 2).
Destinazione immobili per finalità diverse dall’edilizia giudiziaria
Il comma 2 bis, dell’art. 113, introdotto in sede di conversione, stabilisce che, nel caso in cui i mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell’immobile a finalità di edilizia giudiziaria, l’immobile può essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall’edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.
Disposizione introdotta in sede di conversione(art. 113, c. 2 bis).
Contributi ai comuni per messa in sicurezza: differimento termini
L’art. 114 differisce alcuni termini al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data del 19 maggio 2020.
Differito dal 15 maggio al 15 settembre 2020 (in precedenza 15 luglio 2020) il termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (art. 30, c. 14 ter, terzo periodo, D.L. n. 34/2019)
Differito dal 15 giugno al 15 ottobre 2020( in precedenza 30 agosto 2020) il termine relativo all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (art. 30, c. 14 ter, quarto periodo, D.L. n. 34/2019.
Differito dal 15 ottobre al 15 dicembre 2020(in precedenza 15 novembre 2020) il termine richiesto a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori(art. 30, c. 14 ter, sesto periodo, D.L. n. 34/2019).
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 114).
Enti in riequilibrio: sospensione di termini
L’art. 114 bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce che il termine di impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dal comma 5 dell’art. 243-quater, TUOEL, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.
La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’art. 243-quater, TUOEL, è effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 114 bis).
Distribuzione gas nei comuni montani
L’art.114 ter, introdotto in sede di conversione, stabilisce che le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall’art. 2 del regolamento di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del CIPE n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il CIPE aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 114 ter).
Anticipazioni di liquidità
L’art. 116 introduce disposizioni che consentono di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.
Gli enti locali le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti(CDP) l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.
L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle anticipazioni è stabilito che le stesse non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 62, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. E’ previsto che il fondo anticipazione di liquidità, disciplinato dal richiamato paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, possa essere utilizzato anche dagli enti in disavanzo. Tale disposizione costituisce una deroga alla disciplina dell’utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all’articolo 1, commi 897 e seguenti, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevista in analoghe fattispecie.
La richiesta di anticipazione di liquidità è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni(PCC) e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Sono stabilite le modalità e i tempi di concessione della anticipazione. L’anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili per singola quota (una assegnata alle regioni e province autonome, l’altra agli enti locali), con possibilità di utilizzare le risorse rimaste inutilizzate nell’ambito di quelle assegnate a una quota, qualora se ne manifesti l’esigenza nell’altra.
L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e
sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei BPT a 5 anni in corso di emissione.
Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta alle scadenze previste, sulla base dei dati comunicati dalla CDP, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’IMU, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello F24.
Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta , alle scadenze previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.
La mancata estinzione dell’anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l’anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il detto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La verifica del pagamento è affidata alla CDP, la quale in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione.
Infine, è stabilito che le anticipazioni possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione.
Enti in dissesto: assunzione personale
L’art. 118 bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce che, nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblicate del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 243, comma 1, del TUOEL, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 118 bis).
Comune di Matera: autorizzazione spesa
L’art. 118-quater, introdotto in sede di conversione, autorizza, anche per l’anno 2020, la spesa di 1.500.000 euro in favore del comune di Matera, già autorizzata per il triennio 2017-2019. E’ soppressa, inoltre, la previsione per cui il comune di Matera, nell’anno 2020, può provvedere alle relative spese nel limite massimo di 1.200.000 euro a valere sulle proprie risorse.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 118-quater).
Supporto Fondazione patrimonio comune dell’ANCI
L’art. 118-quinquies, introdotto in sede di conversione, stabilisce che, al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell’individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l’emergenza da COVID-19, l’Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’ANCI. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l’anno 2020.
Disposizione introdotta in sede di conversione(art. 118-quinquies).
Valorizzazione del patrimonio immobiliare
L’art. 164, c. 1, per quanto riguarda il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare(conferimento di beni pubblici ai fondi comuni d’investimento immobiliare), interviene sull’articolo 33, comma 4, ultimo periodo, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per operare un chiarimento. Pertanto, a seguito dell’apporto ai fondi comuni di investimento immobiliare di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del TUOEL, da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti soggetti alla società di gestione del risparmio e al MEF, è riconosciuto in favore dell’ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.
Il terzo periodo del comma 17, dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, stabilisce che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui allo stesso D.L.
In sede di conversione, all’art. 164 è stato inserito il comma 2 bis. In virtù del quale il detto divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio, poste in vendita ai sensi dell’art. 17 che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo e, in caso di acquisto di un intero immobile, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico, ai fini dell’assegnazione delle
unità immobiliari ai predetti soggetti.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 164, c. 1 a 2 bis).
Trasporto pubblico urbano: contributo al Comune di Taranto
L’art. 212 stabilisce che, al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro per l’anno 2021.
La disposizione in sede di conversione non ha subito modificazioni (art. 212)
Trasporto pubblico urbano: contributo al Comune di Venezia
L’art. 212-bis, introdotto in sede di conversione stabilisce che, al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell’inquinamento delle acque e dell’aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l’innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l’anno 2020, 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per l’anno 2022, per l’ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 212-bis).
Bus rapidtransit: autorizzazione spesa Comune di Taranto
L’art. 213, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, autorizza la spesa di 130 milioni di euro in favore del Comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024.
La disposizione in sede di conversione non ha subito modificazioni(art. 213).
Giochi del Mediterraneo: risorse al Comune di Taranto
L’art. 213-bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce che, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l’anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all’utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 213 bis).
Impianti sportivi: proroga versamento canoni
L’art. 216, c.1 e 2, modifica i commi 1 e 2 del D.L. n. 18 del 2020. Le diposizioni intendono agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero ter ritorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 settembre 2020( prima della conversione il 30 giugno 2020(in precedenza la proroga era al 31 maggio 2020), al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.
E’ stabilito che le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data del 19 luglio 2020, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
Nella relazione al decreto legge è chiarito che, “la proposta normativa, peraltro caldeggiata da diversi enti territoriali, si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/ 2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo “assorbite” attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto”.
La disposizione, in sede di conversione, ha subito modificazioni (art. 216, c. 1 e 2).
Edilizia scolastica: semplificate le procedure e nuove risorse
Con l’art. 232 sono semplificate le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui della BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. E’ previsto, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l’assegnazione delle eventuali economie, siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al MEF.
E’ prevista la possibilità,nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati, di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito della procedura dei mutui della BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese.
Semplificata la procedura di scuole innovative. Nella relazione al decreto legge è chiarito che la nuova procedura, “consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, L 13 luglio 2015, n. 107, di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali inter- venti di completamento. Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall’INAIL e che non erano oggetto di finanziamento. In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da con sentire all’ente locale di compartecipare alla realizzazione dell’intervento, utilizzando le risorse derivanti dall’alienazione dell’area, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 717, L. n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l’utilizzo alle sole spese di progettazione”
Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
E’ stabilito, altresì, che, al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
Le dette disposizioni si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.
Inoltre, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per leemergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020.
La disposizione, in sede di conversione, ha subito modificazioni tecniche (art. 232).
Città metropolitana di Milano: contributo per istituto scolastico
L’art.232, c. 4 bis, introdotto in sede di conversione, prevede, Per l’anno 2020, l’assegnazione di un un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l’ampliamento e l’adeguamento strutturale dell’istituto superiore “Salvatore Quasimodo” in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 232, c. 4 bis).
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