tratto da Italia Oggi
Rifiuti abbandonati – Il proprietario non risponde a titolo oggettivo
di Stefano Manzelli
 
Non vale l’ordinanza di ripristino di un sito inquinato adottata da un comune a carico del titolare del diritto dominicale il quale ha assunto tutte le iniziative possibili nei confronti dell’autore materiale degli illeciti ambientali. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, sez. I con il parere n. 1192 del 15 giugno 2020. Un comune bolognese ha ordinato all’effettivo trasgressore ovvero al locatario del terreno il ripristino di una discarica abusiva individuando il proprietario come obbligato in solido. Contro questa determinazione l’interessato, titolare del diritto dominicale, ha proposto con successo censure al collegio. In materia di rifiuti abbandonati l’art. 192 del dlgs 152/ 2006 individua la responsabilità solidale del proprietario dell’area solo a titolo di dolo o di colpa. Nel caso sottoposto all’esame del giudicante il proprietario dell’area ha assunto una pluralità di iniziative anche giudiziarie per ottenere la restituzione dell’area affittata, ma senza successo. Per questo motivo è evidente che non può essere ascritta alcuna responsabilità al proprietario in conseguenza della condotta illecita di abbandono di rifiuti da parte del conduttore negligente del terreno.

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