tratto da entilocali-online.it
Perdite Organismi partecipati: la relazione con la contrazione degli spazi di spesa disponibili per gli Enti proprietari
02Lug, 2020 by Redazione
 
 
Nella Delibera n. 63 del 15 giugno 2020 della Corte dei conti Piemonte, la Sezione chiarisce che se un Organismo partecipato presenta un risultato di esercizio negativo che non viene subito ripianato, l’Ente Locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito Fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo (art. 21 del Dlgs. n. 175/2016).
La relazione diretta che si instaura tra le perdite registrate dagli Organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli Enti proprietari a preventivo, ha l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli Enti Locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Tuttavia, nonostante la previsione degli accantonamenti di cui sopra, il “soccorso finanziario” nei confronti degli Organismi partecipati è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all’art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016. Per le Società partecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse in caso di crisi d’impresa è necessario predisporre un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell’art 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro 3 anni.

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