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Garante privacy: parere su una istanza di accesso civico

Il Garante per la protezione dei dati personali, con parere del 14 giugno 2018 si è espresso in matera di accesso civico, nella fattispecie, con esclusivo riferimento all’esercizio dell’accesso civico alla documentazione riferita al pagamento di tributi cncernenti un’immobile, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.

Con riferimento a tali documenti, il Garante richiama precedenti orientamenti ed evidenxzia come l’amministrazione abbia correttamente negato l’accesso civico, in quanto la relativa ostensione potrebbe comportare ai controinteressati ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Tuttavia, resta salva la possibilità per l’istante di accedere alla documentazione richiesta, laddove dimostri l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

GARANTE PRIVACY, PARERE, 14 GIUGNO 2018

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