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Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 63 – Responsabilità erariale del Segretario per incarico non autorizzato

Il segretario comunale può svolgere anche l’incarico di amministratore in una società che opera secondo il meccanismo in house.

Tuttavia, trattandosi di incarico esterno, è necessaria la preventiva autorizzazione, da rilasciarsi a cura del Sindaco solo previa verifica della compatibilità dell’incarico con lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale.

In assenza della formale e preventiva autorizzazione, l’omesso versamento del compenso ricevuto dalla società costituisce ipotesi di responsabilità erariale, con conseguente condanna al versamento di quanto indebitamente percepito nel conto del bilancio del comune.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Emilia-Romagna, con la sentenza n. 63 depositata il 28 maggio 2015.

Nel caso di specie l’incarico di amministratore unico della società non era stato conferito al segretario comunale direttamente dall’amministrazione di appartenenza, bensì dalla stessa società.

I magistrati contabili hanno disatteso la tesi della procura secondo cui tale compenso sarebbe stato corrisposto in violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione di posizione del segretario comunale.

Come evidenziato dal Collegio, infatti, tale principio riguarda, propriamente, prestazioni lavorative comunque connesse con i compiti istituzionali dell’ufficio di segretario comunale quali definiti dall’articolo 97, comma 4, del Tuel.

In altri termini, il segretario comunale che svolge incarichi aggiuntivi attribuitigli in ragione del proprio ufficio, non può percepire alcuna forma di compenso ulteriore e differenziato rispetto alla retribuzione di posizione.

Al contrario, lo svolgimento dell’attività di amministratore di una società in house costituita e partecipata interamente dall’amministrazione non rientra nelle competenze ordinarie del segretario comunale.

Tale incarico si configura, piuttosto, come incarico “esterno”, conferito “intuitu personae” e non già “ratione officii”.

Con la conseguenza che la disciplina normativa di riferimento va inquadrata nell’ambito delle previsioni contenute nell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”).

L’autorizzazione ad espletare l’incarico compete al Sindaco, quale soggetto al quale il segretario comunale è legato da rapporto funzionale.

In particolare, come evidenziato dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (A.G.E.S.), nel parere del 14 dicembre 2007: “In primo luogo, occorre verificare che la partecipazione alla vita attiva della società partecipata non distolga il segretario comunale dalla propria ordinaria attività, in modo da compromettere il livello quantitativo e qualitativo dell’attività medesima. In secondo luogo, è necessario accertare che lo svolgimento dell’incarico di amministratore non comporti violazione dei principi di trasparenza e imparzialità cui è ispirata la funzione che il segretario comunale è chiamato a svolgere a norma dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Infine, bisogna verificare l’assenza di possibili conflitti di interesse tra l’attività istituzionale propria del segretario comunale e quella di amministratore della società partecipata”.

Il provvedimento di autorizzazione richiede, pertanto, la forma scritta e deve essere adeguatamente motivato, risultando pertanto esclusa la possibilità di provvedimenti orali o impliciti.

I giudici contabili hanno quindi affermato la responsabilità, per colpa grave, del segretario comunale che, in virtù del ruolo ricoperto, è tenuto ad avere un’adeguata conoscenza della normativa e delle relative conseguenti implicazioni.

Leggi la sentenza

CC sez. giurisd. Emilia Romagna set. n. 63-15

 

 

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