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Nuove assunzioni, la Corte dei conti boccia la salvaguardia delle procedure già avviate
di Gianluca Bertagna
 
La questione delle assunzioni su procedure avviate prima dell’entrata in vigore del Dm 17 marzo 2020 inizia a farsi complicata. La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 74/2020, ritiene che la previsione delle azioni assunzionali nel Piano triennale dei fabbisogni adottato prima dell’entrata in vigore delle nuove regole non basti a far salve le procedure conseguenti. Nel documento viene altresì confermato che la mobilità non si può più definire neutra.
Le assunzioni

Quando una disposizione che stravolge le modalità di calcolo degli spazi assunzionali come quella introdotta dal Dl 34/2019 entra in vigore nel corso dell’esercizio, ci si chiede cosa accade nel periodo intertemporale tra una regola e l’altra. Il Dm 17 marzo 2020 individua il 20 aprile come data di entrata in vigore dei nuovi meccanismi di calcolo, ma come gestire le assunzioni già avviate? La bozza di circolare dei ministri (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° giugno) fa salve le procedure per le quali al 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni indicate dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 e vi sia stata la prenotazione dell’impegno di spesa.

Nella deliberazione in commento, invece, a un ente che chiedeva espressamente se la nuova disciplina si applicasse soltanto alle assunzioni programmate dopo l’entrata in vigore del decreto, i magistrati contabili rispondono che dal 20 di aprile tutte le azioni assunzionali sono sottoposte alla nuova disciplina, senza immaginare alcun tipo di deroga. Resta da capire se la pubblicazione della circolare esplicativa, quanto mai attesa, sposterà in qualche modo gli equilibri e la lettura degli interpreti istituzionali.

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