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Incentivi tecnici anche alla progettazione di servizi e forniture ma solo se svolta dal 19 aprile

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La pubblicazione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca-cantieri), con le numerose modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici, porta con sé anche un ripensamento della disciplina inerente gli incentivi per funzioni tecniche. Attraverso la modifica all’articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, viene introdotta una importante novità: torna a essere incentivata la progettazione delle opere pubbliche, mentre esce di scena l’attività di programmazione e di predisposizione e controllo delle procedure di gara (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 29 aprile). La novità non è di poco conto perché sposta l’asse delle attività incentivate dalla fase della programmazione, espletamento gara ed esecuzione, a quella della progettazione…

La modifica al Dlgs 50/2016, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 del Dl 32/2019 si applica «alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

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