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Salario accessorio, peculato e incentivi ai tecnici

di Gianluca Bertagna

 

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Compensi per avvocatura e limiti del salario accessorio 

L’erogazione agli avvocati dell’ente dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente previsti dall’articolo 27 del contatto collettivo nazionale del 14/09/2000 e dall’articolo 37 del contatto collettivo nazionale per la dirigenza del 23/12/1999 rientrano nel limite del salario accessorio di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015?

La Corte dei conti della Puglia, con deliberazione n. 52/2017/PAR, dopo aver illustrato la normativa conferente, illustra che, già nella vigenza della norma dettata dall’articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010, le Sezioni Riunite in sede di controllo avevano rilevato che solo le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 2-bis, citato. Ciò in quanto si tratta di risorse «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/CONTR/2011)». Pertanto, ad avviso del Collegio pugliese, per i compensi professionali dei legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi nell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015.

Reato di peculato: condizioni 

«Ai fini della integrazione del reato di peculato, non è sufficiente che sia provato l’uso di un’autovettura di servizio per fini personali estranei agli interessi dell’amministrazione ma è necessario che la condotta abusiva abbia leso la funzionalità della P.A. ed abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile, in relazione all’utilizzo del carburante e dell’energia lavorativa degli autisti addetti alla guida». Questo il principio ricordato dalla Corte di cassazione – penale, sezione sesta – con sentenza n. 19017 del 1° marzo 2017, relativamente al giudizio nei confronti di un dipendente di una comunità montana il quale aveva utilizzato l’auto di servizio per recarsi in palestra (situata nel tragitto tra casa e sede di lavoro), anche durante l’orario di servizio.In particolare, la Corte, confermando l’esclusione dell’imputabilità per la fattispecie di cui all’articolo 314, sottolinea come il reato di peculato presupponga che si sia verificato un danno apprezzabile per la pubblica amministrazione, con conseguente lesione della sua funzionalità, tale per cui non sarebbe punibile la condotta del dipendente che utilizzi abusivamente l’auto di servizio per tragitti nell’ordine di centinaia di metri, come nel caso in esame, residuando quale dato rilevante ai fini del reato solo il tempo dell’orario di lavoro utilizzato per finalità diverse dal servizio.

Incentivo per funzioni tecniche 

Alla Corte dei conti della Basilicata, in materia di incentivi per le funzioni tecniche, è stato chiesto:

• se la disciplina regolante l’incentivo per funzioni tecniche è quella vigente al momento in cui l’opera è stata inserita nei documenti di programmazione, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere;

• se, in subordine, in caso di opere già approvate e in corso di realizzazione, debbano continuare ad essere applicate le disposizioni normative vigenti al momento dell’applicazione anche per le attività tecniche già avviate ma completate successivamente (responsabile del procedimento, direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione, collaudo in corso d’opera e finale).

La sezione, con deliberazione n. 22/2017/PAR ritiene che la normativa regolante l’incentivo alla progettazione resti quella vigente al momento in cui l’opera è stata inserita nei documenti di programmazione, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere, non potendo la nuova disciplina operare retroattivamente. In particolare, secondo il Collegio, quanto alle opere già approvate e in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016, l’adempimento della obbligazione pecuniaria (il pagamento), seppure oggetto di uno speciale “procedimento” amministrativo e contabile, non è impedito dal principio “tempus regit actum” per la ragione che:

• trattasi di rapporto obbligatorio di natura privatistica;

• l’esclusione dell’incentivo alla progettazione è espressamente riferita alle procedure di gara non ancora attivate al momento dell’entrata in vigore della novella legislativa;

• il pagamento non trova un chiaro e univoco divieto in alcuna disposizione di legge, né è precluso da altre disposizioni che impediscano il compimento di tale atto, al tempo in cui deve essere posto in essere.

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