tratto da Italia Oggi - 02 Aprile 2020
Attività aperta? Stop all’istante
di LUIGI CHIARELLO
Italia Oggi – 02 Aprile 2020
Chiusura immediata, in via cautelare e per cinque giorni, di negozi, aziende e attività di servizi che continuano a «tenere aperto» in barba ai divieti e alle restrizioni dettate per il contenimento dell’ epidemia da coronavirus. E multe raddoppiate, con una ulteriore serrata per un mese delle stesse attività, qualora ci sia reiterazione dell’ illecito. Lo prevede una circolare del Viminale del 31 marzo 2020 (prot. 557/Pas), indirizzata alle forze dell’ ordine e alle prefetture, contenente istruzioni sulle azioni da mettere in campo per ottemperare alle stretta imposta dal decreto legge n. 19/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n.79 del 25/3/2020).
Il provvedimento del dipartimento pubblica sicurezza del ministero dell’ interno riguarda, in particolare, il nuovo illecito amministrativo, introdotto dall’ articolo 4, comma 1, del decreto legge, che prescrive sanzioni pecuniarie tra 400 e 3.000 euro per chi ha violato illecitamente il blocco, con in aggiunta una aggravante, pari a un terzo della sanzione comminata, se l’ illecito viene commesso mediante l’ uso di veicoli. A queste multe, sempre il decreto aggiunge, quale sanzione accessoria, la sospensione delle attività degli esercizi pubblici e il blocco delle attività produttive e di servizi che continuano a lavorare: la chiusura, in questi casi, può andare da un minimo di cinque giorni a un massimo di un mese.
Le restrizioni. Il decreto n. 19/2020, va ricordato, detta: lo stop delle attività commerciali al dettaglio che non vendono alimentari e beni di prima necessità; la chiusura di bar e ristoranti; la sospensione dei servizi educativi per l’ infanzia, dei corsi e delle attività di istruzione e universitaria; il blocco di competizioni ed eventi sportivi e non; la chiusura di cinema, teatri, discoteche, sale da concerto e da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi e altri luoghi di aggregazione.
Il verbale di contestazione. Oltre a specificare le sanzioni che gli agenti di sorveglianza devono far scattare sul territorio italiano, il provvedimento del Viminale riporta in allegato il verbale da utilizzare per la corretta contestazione delle violazioni amministrative sul posto. Il formulario, spiega la circolare, è utilizzabile per le verifiche presso le differenti attività produttive e prevede la possibilità di conciliare subito; cioè di accettare la contestazione immediatamente e versare le sanzioni in misura ridotta, tramite bonifico bancario, alla Tesoreria centrale di Roma. L’ Iban indicato dal Viminale è IT12A0100003245350014356006. La causale del versamento «Altre entrate di carattere straordinario».
Il compito degli accertatori. Gli agenti delle forze dell’ ordine che procedono all’ accertamento dell’ infrazione dovranno riportare, nella causale indicata nel verbale, il numero e la data del verbale stesso e la provincia in cui è avvenuta la contestazione. Il Viminale precisa, poi, che il medesimo formulario potrà essere utilizzato anche dalle regioni, per gli accertamenti relativi alle misure di contenimento dettate dalle stesse amministrazioni regionali, ai sensi del decreto legge n. 19/2020. Ma, il verbale, in questi caso, dovrà essere implementato con l’ indicazione delle disposizioni locali violate, delle sanzioni previste e delle relative modalità di pagamento.
La chiusura immediata. Gli agenti che procedono all’ accertamento hanno un potere cautelare mirato, riconosciuto dall’ articolo 4 del decreto legge, che va azionato nel momento in cui l’ agente rileva l’ infrazione. Si tratta della possibilità di imporre la chiusura immediata dell’ esercizio in via provvisoria, per un periodo non superiore a cinque giorni. A giustificare l’ intervento, specifica la circolare dell’ Interno, è la necessità che l’ attività venga immediatamente interrotta e l’ illecito non venga reiterato.
L’ effettività delle sanzioni. Il dicastero specifica che, in caso di violazione reiterata delle misure di contenimento disciplinate dal decreto, sono previsti «aggravamenti di pena»: la sanzione pecuniaria può essere raddoppiata e la sanzione accessoria della chiusura dell’ esercizio o dell’ attività va applicata «sempre al massimo» del range previsto (cioè un mese). A irrogare formalmente le sanzioni è il prefetto, laddove siano state violate le misure di contenimento del decreto legge. Oppure le autorità territoriali che hanno emanato le ulteriori misure di contenimento. Infine, va rilevato che i procedimenti per l’ applicazione delle sanzioni stesse sono sospesi fino al 15 aprile prossimo, per effetto dell’ articolo 103 del decreto legge 18/2020.
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