TAR Napoli, 11.02.2022 n. 951
La giurisprudenza si è, ormai, attestata nel senso che il termine decorra dal momento in cui la documentazione su cui si basa il ricorso sia effettivamente messa a disposizione delle partecipanti alla gara.
Rileva, quindi, la concreta possibilità di conoscenza degli atti senza che sia necessario proporre ricorsi “al buio” rispetto alla mera aggiudicazione prima di aver avuto piena contezza della documentazione di gara (v. C.d.S., Ad. Plen. n. 12/2020).
Tale conclusione non muta per la mera possibilità, concessa alla ricorrente, di partecipare alla seduta di gara “telematica” del 14.7.2021.
Non è dimostrato, né è verosimile, che in quella occasione la società ricorrente avrebbe avuto la possibilità di esaminare gli atti relativi all’offerta delle altre concorrenti.
L’ostensione di tale documentazione, infatti, poteva essere garantita all’esito di un procedimento che consentisse di valutare la posizione dei controinteressati in relazione all’esistenza di possibili profili di riservatezza (tecnica o commerciale, v. art. 53 co. 5 lett. a d.lgs. 50/2016) e non, quindi, nel corso della seduta – peraltro telematica – di gara del 14.7.2021.
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